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Data: 04/02/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate Passata alla Camera (con 234 voti a favore, 131 astenuti e nessun contrario) la proposta di legge che prevede diverse misure per le vittime del bullismo e che si pone l'obiettivo ambizioso di educare al rispetto e alle emozioni per contrastare e prevenire il fenomeno. Fa commuovere la testimonianza personale del democratico Filippo Sensi, che da bambino è stato vittima dei bulli a causa del suo peso. Dalle sue parole emerge la comprensione per le difficoltà dei bambini e degli adolescenti a reagire o a sdrammatizzare. Alcune offese purtroppo segnano condizionano vite intere. Da qui l'importanza di educare al rispetto e ai sentimenti e di coinvolgere genitori, scuole e quando occorre il Tribunale dei Minori e di servizi sociali. Ora però passiamo al testo della proposta, analizzandola articolo per articolo, in attesa che anche il Senato dia l'ok definitivo alla nuova legge sul bullismo:
Punizione per chi pone la vittima in uno stato di emarginazione[Torna su]
L'art 1 della proposta va a modificare l'art 612 bis cp, che punisce gli atti persecutori. Il comma 1 della norma, dopo la riforma, punirà anche le condotte in grado di porre la vittima in uno stato di emarginazione. Questa la formulazione del nuovo comma 1: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ovvero da porlo in una condizione di emarginazione." Sanzioni più severe per chi non rispetta l'obbligo di istruzione[Torna su]
L'art 2 della proposta aumenta le sanzioni a carico dei soggetti adulti che esercitano la responsabilità genitoriale, includendo tra questi, non solo i genitori, ma anche chiunque ne eserciti le funzioni. Per questi soggetti, se omettono di impartire o di far impartire ai minori, l'istruzione obbligatoria l'ammenda passa dagli attuali 30 auro alla sanzione minima di 100 e massima di 1000. Modifiche al testo di legge sulla prevenzione e il contrasto al cyberbullismo[Torna su]
L'art. 3 va a modificare invece la legge sul cyberbullismo n. 71/2017. L'articolo 1 di detta legge sarà sostituito dal seguente: "La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche." L'ultima parte della norma pone l'accento, rispetto alla formulazione che va a modificare, sull'importanza della formazione e dell'educazione contro il fenomeno. Modificato anche l'art 4 della legge 71/2017. Per contrastare il bullismo infatti si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità adotti le linee di orientamento che recheranno anche le procedure per prevenire e contrastare il cyberbullismo nelle scuole. Il comma 3 dell'art 4 invece introduce una novità per quanto riguarda gli istituti scolastici, i quali, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a recepire nel proprio regolamento d'istituto le linee di orientamento anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, così come definite dal Ministero. Attraverso la modifica dell'art 5 della legge 71/2017 si interviene invece sui poteri – doveri dei dirigenti scolastici i quali, una volta venuti a conoscenza di fenomeni di bullismo anche in via telematica, sono tenuti ad applicare le procedure previste dalle suddette linee di orientamento, a informare tempestivamente i genitori o coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale e a mettere in atto iniziative educative coinvolgendo la classe a cui appartengono bullo e vittima. Nei casi più gravi di condotte reiterate o se gli interventi educativi messi in atto non hanno avuto successo i dirigenti scolastici possono coinvolgere i servizi sociali per percorsi personalizzati di assistenza e rieducazione e riferire alle autorità competenti per attivare misure rieducative come la collocazione presso una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico o l'affidamento ai servizi sociali minorili. Prevista inoltre l'integrazione dei regolamenti delle istituzioni scolastiche e del patto educativo di corresponsabilità con le procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 71/2017. Estensione infine delle disposizioni contenute nella legge n. 71/2017 ai fenomeni di bullismo, oltreché a quelli di cyberbullismo, così come disciplinati in origine in via esclusiva. Misure rieducative del Tribunale dei Minorenni per i bulli[Torna su]
Attraverso la modifica dell'art 25 del regio decreto legge n. 1404/1934 al bullo vengono applicate alcune misure che il Tribunale dei Minori adotta normalmente nei confronti di ragazzi problematici che risultano "irregolari" per condotta o carattere. L 'art 4 della proposta prevede infatti che il Procuratore della repubblica, se acquisisce la notizia che un minore da prova manifesta di irregolarità della condotta o del carattere o tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, prese le dovute informazioni, può riferire al Tribunale per i minorenni che, dopo aver ascoltato il minore o chi esercita la responsabilità genitoriale, può disporre con decreto l'attivazione di un percorso di mediazione o di un progetto con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, definendone obiettivi e durata non superiore a dodici mesi, prorogabili di altri dodici per una sola volta. I servizi sociali, oltre a perseguire gli obiettivi del progetto indicato dal Tribunale dei Minori, possono anche decidere di coinvolgere nel progetto la famiglia, attivando un percorso di sostegno alla responsabilità genitoriale. Almeno dieci giorni prima della scadenza del progetto e comunque ogni anno i servizi sociali devono inviare al Tribunale dei Minori una relazione il cui descrivono il percorso del minore e gli esiti dello stesso. Ricevuta la relazione il Tribunale può:
Supporto prolungato per il maggiorenne in caso di necessitàQuando il minore raggiunge la maggiore età, se necessita di un supporto prolungato per renderlo autonomo o per porre comunque a compimento il progetto intrapreso, è possibile per il Tribunale, previo consenso dell'interessato, adottare uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 25 bis (affidamento del minore al servizio sociale minorile; collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico; assistenza anche di carattere psicologico, finalizzata al recupero e al reinserimento del minore) o disporne la prosecuzione, in ogni caso non oltre i 25 anni del soggetto. Adeguamento dello statuto dello studente e delle studentesse[Torna su]
La proposta all'art 5 dispone l'adeguamento dello statuto dello studente e delle studentesse delle scuole secondarie contenuto nel DPR n. 249/1998 ai seguenti principi:
Monitoraggio nelle scuole[Torna su]
Per monitorare il fenomeno il Ministero dell'istruzione fornisce alle scuole strumenti di valutazione e questionari per studenti e insegnanti, per valutare l'estensione, la percezione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e il clima che si respira all'interno delle varie classi dell'istituto. Ogni scuola poi, deve raccogliere i dati ed elaborare un rapporto da mettere a disposizione dei consigli di classe per le opportune valutazioni e azioni da intraprendere. Dall'anno scolastico 2020/2021 entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministero informa le scuole sulla disponibilità dei suddetti questionari all'interno delle apposite piattaforme. Educare all'intelligenza emotiva[Torna su]
Duecentomila euro all'anno, dal 2020 al 2022 per l'implementazione della Piattaforma Elisa, che conterrà il materiale necessario a formare i docenti sull'intelligenza emotiva e alla comunicazione non violenza, conoscenze da trasmettere e insegnare ai propri alunni, come misura di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Numero telefonico e app gratis per le vittime di bullismo[Torna su]
Istituito il numero pubblico di emergenza infanzia gratuito 114 per assistere psicologicamente e legalmente, grazie a personale competente, le vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e alle persone congiunte o legate a loro da una relazione affettiva. Per accedere al servizio il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione promuove la realizzazione di un'app gratuita per i dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile con il consenso dell'utilizzatore e di un servizio di messaggistica istantanea. Leggi anche: - Bullismo punito come lo stalking - In arrivo app e numero verde gratis per le vittime di bullismo |
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