Data: 04/02/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Passata alla Camera (con 234 voti a favore, 131 astenuti e nessun contrario) la proposta di legge che prevede diverse misure per le vittime del bullismo e che si pone l'obiettivo ambizioso di educare al rispetto e alle emozioni per contrastare e prevenire il fenomeno. Fa commuovere la testimonianza personale del democratico Filippo Sensi, che da bambino � stato vittima dei bulli a causa del suo peso. Dalle sue parole emerge la comprensione per le difficolt� dei bambini e degli adolescenti a reagire o a sdrammatizzare. Alcune offese purtroppo segnano condizionano vite intere. Da qui l'importanza di educare al rispetto e ai sentimenti e di coinvolgere genitori, scuole e quando occorre il Tribunale dei Minori e di servizi sociali.

Ora per� passiamo al testo della proposta, analizzandola articolo per articolo, in attesa che anche il Senato dia l'ok definitivo alla nuova legge sul bullismo:

Punizione per chi pone la vittima in uno stato di emarginazione

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L'art 1 della proposta va a modificare l'art 612 bis cp, che punisce gli atti persecutori. Il comma 1 della norma, dopo la riforma, punir� anche le condotte in grado di porre la vittima in uno stato di emarginazione. Questa la formulazione del nuovo comma 1: "Salvo che il fatto costituisca pi� grave reato, � punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumit� propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, ovvero da porlo in una condizione di emarginazione."

Sanzioni pi� severe per chi non rispetta l'obbligo di istruzione

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L'art 2 della proposta aumenta le sanzioni a carico dei soggetti adulti che esercitano la responsabilit� genitoriale, includendo tra questi, non solo i genitori, ma anche chiunque ne eserciti le funzioni. Per questi soggetti, se omettono di impartire o di far impartire ai minori, l'istruzione obbligatoria l'ammenda passa dagli attuali 30 auro alla sanzione minima di 100 e massima di 1000.

Modifiche al testo di legge sulla prevenzione e il contrasto al cyberbullismo

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L'art. 3 va a modificare invece la legge sul cyberbullismo n. 71/2017. L'articolo 1 di detta legge sar� sostituito dal seguente: "La presente legge � volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di et� nell'ambito delle istituzioni scolastiche."

L'ultima parte della norma pone l'accento, rispetto alla formulazione che va a modificare, sull'importanza della formazione e dell'educazione contro il fenomeno.

Modificato anche l'art 4 della legge 71/2017. Per contrastare il bullismo infatti si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunit� adotti le linee di orientamento che recheranno anche le procedure per prevenire e contrastare il cyberbullismo nelle scuole.

Il comma 3 dell'art 4 invece introduce una novit� per quanto riguarda gli istituti scolastici, i quali, nell'ambito della propria autonomia, sono tenuti a recepire nel proprio regolamento d'istituto le linee di orientamento anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, cos� come definite dal Ministero.

Attraverso la modifica dell'art 5 della legge 71/2017 si interviene invece sui poteri � doveri dei dirigenti scolastici i quali, una volta venuti a conoscenza di fenomeni di bullismo anche in via telematica, sono tenuti ad applicare le procedure previste dalle suddette linee di orientamento, a informare tempestivamente i genitori o coloro che ne esercitano la responsabilit� genitoriale e a mettere in atto iniziative educative coinvolgendo la classe a cui appartengono bullo e vittima.

Nei casi pi� gravi di condotte reiterate o se gli interventi educativi messi in atto non hanno avuto successo i dirigenti scolastici possono coinvolgere i servizi sociali per percorsi personalizzati di assistenza e rieducazione e riferire alle autorit� competenti per attivare misure rieducative come la collocazione presso una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico o l'affidamento ai servizi sociali minorili.

Prevista inoltre l'integrazione dei regolamenti delle istituzioni scolastiche e del patto educativo di corresponsabilit� con le procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della legge 71/2017.

Estensione infine delle disposizioni contenute nella legge n. 71/2017 ai fenomeni di bullismo, oltrech� a quelli di cyberbullismo, cos� come disciplinati in origine in via esclusiva.

Misure rieducative del Tribunale dei Minorenni per i bulli

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Attraverso la modifica dell'art 25 del regio decreto legge n. 1404/1934 al bullo vengono applicate alcune misure che il Tribunale dei Minori adotta normalmente nei confronti di ragazzi problematici che risultano "irregolari" per condotta o carattere.

L 'art 4 della proposta prevede infatti che il Procuratore della repubblica, se acquisisce la notizia che un minore da prova manifesta di irregolarit� della condotta o del carattere o tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignit� altrui, prese le dovute informazioni, pu� riferire al Tribunale per i minorenni che, dopo aver ascoltato il minore o chi esercita la responsabilit� genitoriale, pu� disporre con decreto l'attivazione di un percorso di mediazione o di un progetto con finalit� rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali, definendone obiettivi e durata non superiore a dodici mesi, prorogabili di altri dodici per una sola volta.

I servizi sociali, oltre a perseguire gli obiettivi del progetto indicato dal Tribunale dei Minori, possono anche decidere di coinvolgere nel progetto la famiglia, attivando un percorso di sostegno alla responsabilit� genitoriale. Almeno dieci giorni prima della scadenza del progetto e comunque ogni anno i servizi sociali devono inviare al Tribunale dei Minori una relazione il cui descrivono il percorso del minore e gli esiti dello stesso. Ricevuta la relazione il Tribunale pu�:

  • dichiarare concluso il procedimento;
  • disporre la continuazione e adottare, se � il caso, un nuovo progetto;
  • collocare il minore in una comunit� se gli interventi previsti ai punti precedenti non risultano adeguati. Le spese di collocamento presso la comunit� sono poste a carico dei genitori anche se sono anticipate dall'erario. Se il minore � senza genitori, se il suo patrimonio lo consente, le spese devono essere rimborsate all'erario da chi esercita la tutela del minore.

Supporto prolungato per il maggiorenne in caso di necessit�

Quando il minore raggiunge la maggiore et�, se necessita di un supporto prolungato per renderlo autonomo o per porre comunque a compimento il progetto intrapreso, � possibile per il Tribunale, previo consenso dell'interessato, adottare uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 25 e 25 bis (affidamento del minore al servizio sociale minorile; collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico; assistenza anche di carattere psicologico, finalizzata al recupero e al reinserimento del minore) o disporne la prosecuzione, in ogni caso non oltre i 25 anni del soggetto.

Adeguamento dello statuto dello studente e delle studentesse

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La proposta all'art 5 dispone l'adeguamento dello statuto dello studente e delle studentesse delle scuole secondarie contenuto nel DPR n. 249/1998 ai seguenti principi:

  • l'impegno da parte delle scuole di far emergere i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, e qualsiasi forma di dipendenza;
  • l'impegno da parte degli studenti rispettare il dirigente scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola e i compagni;
  • l'impegno delle famiglie a prendere parte alle attivit� formative organizzate dalle scuole sull'uso di internet e delle comunit� virtuali e al collaborare per far emergere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, cos� come di abuso di alcool o di sostanze e di dipendenza in generale.

Monitoraggio nelle scuole

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Per monitorare il fenomeno il Ministero dell'istruzione fornisce alle scuole strumenti di valutazione e questionari per studenti e insegnanti, per valutare l'estensione, la percezione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e il clima che si respira all'interno delle varie classi dell'istituto. Ogni scuola poi, deve raccogliere i dati ed elaborare un rapporto da mettere a disposizione dei consigli di classe per le opportune valutazioni e azioni da intraprendere.

Dall'anno scolastico 2020/2021 entro il 30 ottobre di ogni anno il Ministero informa le scuole sulla disponibilit� dei suddetti questionari all'interno delle apposite piattaforme.

Educare all'intelligenza emotiva

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Duecentomila euro all'anno, dal 2020 al 2022 per l'implementazione della Piattaforma Elisa, che conterr� il materiale necessario a formare i docenti sull'intelligenza emotiva e alla comunicazione non violenza, conoscenze da trasmettere e insegnare ai propri alunni, come misura di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Numero telefonico e app gratis per le vittime di bullismo

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Istituito il numero pubblico di emergenza infanzia gratuito 114 per assistere psicologicamente e legalmente, grazie a personale competente, le vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e alle persone congiunte o legate a loro da una relazione affettiva. Per accedere al servizio il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione promuove la realizzazione di un'app gratuita per i dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile con il consenso dell'utilizzatore e di un servizio di messaggistica istantanea.

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