Data: 03/02/2020 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Le postazioni di controllo che prevedono sistemi a puntamento laser devono essere segnalate e ben visibili e l'automobilista deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti. Inoltre, nell'atto di contestazione deve essere attestato se il dispositivo autovelox utilizzato per la rilevazione della velocità abbia carattere temporaneo o permanente.

Lo ha rammentato il Giudice di Pace di Ferentino, nella sentenza n. 11/2020 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso avverso ordinanza di ingiunzione di pagamento delle somme di cui a un verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

Postazioni di controllo segnalate e ben visibili

L'opponente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, lamenta tra l'altro la mancata segnalazione e non visibilità della postazione di controllo come specificato dalla direttiva Maroni-Minniti.

In particolare, sarebbe mancato il cartello mobile temporaneo di preavviso, l'autovelox non sarebbe stato visibile a distanza e gli agenti accertatori si trovavano all'interno di un'autovettura di servizio al di là del guard-rail.

Il magistrato onorario richiama quanto stabilito dalla circolare Minniti n. 300/A5620/17/144/5/20/3 che, per i sistemi a puntamento laser, precisa che le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o a dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite dal Codice della Strada. L'automobilista, dunque, deve essere messo in grado di vedere i cartelli e gli agenti.

Carattere temporaneo o permanente dell'autovelox

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Nell'atto di contestazione, rileva giudicante, manca una dichiarazione formale inerente l'effettiva predisposizione dell'informazione preventiva di collocazione del misuratore di velocità. Inoltre, si rileva anche la mancata attestazione nel verbale del carattere temporaneo o permanente del dispositivo velox.

La Corte di Cassazione (cfr. ord n. 5997/2014) ha chiarito che "in tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell'accertamento rispetto agli adempimenti regolamentari". E tutto ciò non lo si ritrova nel verbale impugnato.

Omologazione per evitare misurazioni imprecise

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In subordine, il provvedimento richiama il dictum della Suprema Coret (sent. n. 113/2015) che evidenzia come, dopo l'installazione e messa in funzione, qualsiasi strumento di misura, soprattutto se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi variazioni della tensione di alimentazione. Tutto ciò è in grado di pregiudicare l'affidabilità delle apparecchiature in un settore così importante dal punto di vista sociale.

Ancora, il giudice onorario evidenzia come le operazioni di taratura avvengano in laboratorio, quindi la polvere, l'umidità e tutto quanto altro dedotto dalla sentenza summenzionata possono comportare misurazioni imprecise. Nel caso di specie, l'apparecchio autovelox risulta sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e quindi per tale motivo non può essere messo in funzione

Pertanto, tale apparecchio non omologato viola l'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, così come ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015 che ha previsto l'omologazione per autovelox e cronotachigrafi. Poiché, nel caso di specie, la parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuta omologazione, viene dichiarata nulla la violazione presa con tale strumento non omologato.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

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