Data: 03/02/2020 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Perde il beneficio del gratuito patrocinio il soggetto ammesso a tale misura, che nomina due difensori. Questo in sostanza quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 1737/2020 (sotto allegato). Dal tenore letterale delle disposizioni del dpr n. 115/2002 che si occupano della nomina e della liquidazione del compenso, il termine "difensore" viene sempre utilizzato al singolare. L'art. 91 dello stesso decreto inoltre, nell'escludere il beneficio del patrocinio gratuito in favore del richiedente che nomina più difensori, esprime un concetto generale che si applica non solo al processo penale ma a tutti i processi, compreso quello civile.

Gratuito patrocinio: pagamento compensi

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Concluso il procedimento di separazione con decreto di omologazione, le avvocatesse chiedevano il pagamento del compenso loro dovuto per aver assistito la donna, ammessa al gratuito patrocinio.

Il Tribunale però rigetta l'istanza perché la nomina di due legale è incompatibile con il beneficio del gratuito patrocinio. Una delle due avvocatesse si oppone alla decisione evidenziando come il Tribunale, in realtà abbia fatto errata applicazione dell'art. 91 d.p.r. 115/2002, previsto per il processo penale, deducendo inoltre come la loro assistita non aveva voluto rinunciare alla difesa da parte delle due avvocatesse, parte di un'associazione professionale, stante il diritto di entrambe a percepire un unico compenso.

Il Ministero della giustizia costituitosi, deduce la corretta applicazione dell'art. 91 d.p.r. n. 115/2002 perché la norma esprime un principio di carattere generale. All'udienza del 4 febbraio 2016 una delle due avvocatesse compare dichiarando di voler rinunciare a qualsiasi richiesta di compenso nei confronti della propria assistita e dello Stato.

Il Tribunale accoglie l'opposizione, liquidando a favore dell'avvocatessa che non ha rinunciato al compenso, la somma di 1000 euro, oltre spese e cpa. Per il Tribunale l'art. 91 del d.p.r. n. 115/2002, è applicabile al solo processo penale, inoltre dalla lettura degli articoli artt. 80 e 85 del d.p.r. n. 115/2002 si desume che "alla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettano altresì di dividere tra loro l'unico compenso liquidabile."

Il ricorso in Cassazione del Ministero della giustizia

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Il Ministero ricorre in Cassazione sollevando le seguenti doglianze:

  • ordinanza errata nella parte in cui sostiene che la nomina di un secondo difensore non comporta, nel processo civile, l'esclusione dal beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
  • errore dell'aver ritenuto che l'art. 91, comma 1, lett. b, d.p.r. n. 115/2002, espressione del principio generale sancito dall'art. 80 dello stesso d.p.r;
  • per aver ricavato dall'art. 85, comma 1, in combinato disposto con l'art. 80, comma 1, d.p.r. n. 115/2002 la possibilità per la parte ammessa al beneficio la possibilità di nominare due difensori, per poi dividere tra loro l'unico compenso liquidabile.

Perde il beneficio del gratuito patrocinio chi nomina due difensori

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La Cassazione con la sentenza n. 1736/2020 accoglie il ricorso del Ministero, precisando che i motivi sollevati in pratica pongono il tema della possibile nomina di un secondo difensore per coloro che beneficiano del patrocinio gratuito a spese dello Stato nel processo civile.

Sulla questione la corte ammette di non essersi mai espressa, vi sono però sentenze di merito che hanno disposto la revoca del beneficio se la persona ammessa al gratuito patrocinio ha nominato due difensori. Alle stesse conclusioni sono giunte diverse pronunce della cassazione sezione lavoro quando dopo la nomina del difensore d'ufficio il soggetto ammesso al beneficio procede alla nomina di un legale di fiducia.

La questione in realtà è risolta chiaramente dall'art 91 del d.p.r. n. 115/2002 rubricato -esclusione dal patrocinio- il quale dispone che l'ammissione al patrocinio è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia."

Ora tale norma, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non si applica al solo processo penale, ma esponendo un principio generale vale per tutti i processi. Per questo, dopo un'attenta delle norme del d.p.r n. 115/2002, la Cassazione enuncia il seguente principio: "dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia."

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