Data: 02/02/2020 16:30:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Una guida utile per le colonnine di ricarica delle auto elettriche. Verso un futuro ecologico ecco tutto quello che c'è da sapere. A stilare il vademecum Anaci Monza e Brianza, Motus, Cei Cives e Class Onlus, scaricabile gratuitamente su emob-Italia (e sotto allegato).

Mobilità elettrica, un settore che crescerà

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Nonostante i numeri non siano incoraggianti, come spiega il Sole 24 Ore, quello della mobilità elettrica è un settore destinato a decollare anche in Italia. Da questo angolo visuale le regole condominiali divengono fondamentali perchè sono sempre più numerosi i cortili o giardini degli edifici privati trasformati in parcheggi. Come è fatta l'auto elettrica, come si ricarica l'auto elettrica? O ancora guida ai connettori, tempi e costi di ricarica, e regole per mettere i punti di ricarica nel condominio, le normative di riferimento ed il focus sulla legge di bilancio 2019. Sono tutte le informazioni, insieme ad una serie di domande e di risposte sul tema che si potranno trovare nel vademecum.

Le norme base

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L'inquadramento normativo è fornito dal decreto Sviluppo (Dlgs n. 83/2012) che ha introdotto una serie di novità in materia di edilizia, ma la novità più importante riguarda la modifica dell'articolo 4 del Dpr 380/2001, in cui vengono inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter. In particolare, il comma 1-ter introdotto dall'art. 17-quinquies del decreto Sviluppo, per dare pratica attuazione al Piano nazionale delle infrastrutture, aveva stabilito l'obbligo di installare punti di ricarica.

La norma imponeva ai comuni di adeguare, entro il 1° giugno 2014, il proprio regolamento edilizio subordinando il rilascio del titolo abilitativo dei lavori all'installazione di una colonnina per ciascun posto auto. L'obbligo doveva scattare per gli edifici di nuova costruzione a uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati, nonché per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia. La norma prevedeva inoltre che, decorso inutilmente il termine del 1° giugno 2014, "le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali". Anche con il Dlgs n. 257/2016 non è stata data una sistemazione armonica alla materia. Il legislatore ha ribadito la necessità di intervenire e con l'art. 15), modificando ancora una volta l'articolo 4 del T.U. dell'edilizia, di fatto ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'entrata in vigore dei punti di ricarica. In realtà non si tratta di una proroga pura e semplice, in quanto l'obbligo di dotarsi delle infrastrutture viene esteso agli "edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative" e ai relativi interventi di ristrutturazione edilizia. La norma precisa che sarà necessario provvedere alla predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali

Istallazione in box privato

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Nel caso in cui si disponga di un box privato per installare la colonnina elettrica , fatte salve le precauzioni legate alla sicurezza degli impianti elettrici. In questo caso si tratta di attività edilizia soggetta a Scia.

Installazione in cortile

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Qualora si necessiti di autorizzazione assembleare, il discorso cambia. Il decreto Sviluppo, all'articolo 17-quinquies, comma 2, inquadra l'intervento tra le cosiddette "innovazioni agevolate" e prevede «in prima e seconda convocazione, le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma Codice civile». Quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti, dunque, e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi). L'installazione è in ogni caso da considerarsi un' innovazione gravosa o voluttuaria in base all'articolo 1121 del Codice civile, ovvero condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

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