Data: 03/02/2020 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 1136/2020 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso di un ex marito con cui tenta di far ricadere la colpa della fine del matrimonio alla ex moglie responsabile, a suo dire, di non volerlo più seguire e sostenere. Peccato che la Corte d'Appello ha dato molta più importanza ai sospetti della moglie, che ha prodotto foto e biglietti aerei intestati, per dimostrare la presunta relazione extraconiugale del marito e ottenere così l'addebito della separazione a carico del coniuge "traditore".

Come hanno chiarito gli Ermellini infatti, non è necessario che il coniuge riesca a provare la relazione extraconiugale dell'altro per ottenere l'addebito. Il sospetto infatti, se plausibile, è sufficiente a ledere la dignità del tradito, non serve che l'adulterio si concretizzi ai fini dell'addebito.

Separazione personale coniugi

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Il Tribunale pronuncia la separazione personale di due coniugi, dalla cui unione è nata una figlia oramai maggiorenne e autosufficiente, addebitandola al marito, a cui spetta corrispondere un assegno mensile di Euro 800,00, da rivalutare annualmente in favore della ex moglie.

La Corte d'appello rigetta l'impugnazione del marito ed eleva a 1.200,00 euro l'assegno per la moglie.

Il ricorso in Cassazione

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Il marito a questo punto ricorre in Cassazione lamentando:

  • l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla dichiarazione di addebito. Erra la Corte d'Appello nel non considerare che la frattura del rapporto è stata causata dal rifiuto della moglie di continuare a seguirlo e sostenerlo nel lavoro e ad orientare la propria decisione finale sulla relazione extraconiugale dell'uomo, dimostrata solo con elementi indiziari, come foto e biglietti aerei;
  • l' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla determinazione dell'assegno di mantenimento, a causa della mancata comparazione della posizione reddituale delle parti, riconoscendo l'assegno alla ex moglie, senza considerare la capacità della stessa di mantenersi da sola;
  • l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla condanna alle spese connessa alla soccombenza.

Il sospetto di una relazione comporta l'addebito perché offende la dignità del coniuge

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La Cassazione con la sentenza n. 1136/2020 dichiara il ricorso inammissibile.

Relativamente al primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'omesso esame da parte della Corte d'Appello di un fatto decisivo, la Cassazione fa presente come il fatto stesso non sia stato dedotto e come, in ogni caso, non è possibile rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti operato dai giudici del merito. Al giudice di legittimità non è consentito riesaminare e valutare il merito della causa, a ogni modo il ricorrente non critica la decisione nei passaggi che in realtà risultano del tutto conformi alla giurisprudenza di questa Corte "in cui evidenzia che la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d'infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all'onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio; e che la decisione del marito di trasferirsi lasciando la casa familiare non è conforme all'obbligo di collaborazione e di quello concordare l'indirizzo della vita familiare."

Per quanto riguarda il secondo motivo con cui si lamenta la mancata comparazione delle situazioni reddituali dei coniugi, gli Ermellini evidenziano come il ricorrente ometta d'indicare il fatto oggetto di discussione e da lui ritenuto pretermesso in sede di merito. Per le stesse ragioni che hanno condotto alla inammissibilità del precedente motivo di ricorso la Cassazione chiarisce che in sede di legittimità non è possibile riesaminare le condizioni patrimoniali delle parti, come vorrebbe il ricorrente, perché tale valutazione attiene al merito della questione, senza dimenticare che la giurisprudenza menzionata nel ricorso è stata superata in materia di assegno divorzile dalle Sezioni Unite n. 18287/2018.

Parimenti inammissibile infine il terzo motivo di ricorso che non tiene conto del principio applicato dalla Corte d'Appello secondo la quale: "nel regolamento delle spese processuali, il relativo onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini delle spese, in base ad un criterio unitario e globale."

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