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Data: 05/02/2020 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Il Ministero delle Finanze, con decreto del 10 maggio 2019, ha stabilito le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). All'art. 4, comma 7, ha chiarito che le banche in liquidazione, le banche cessionarie e il FITD devono fornire, senza oneri per i richiedenti, entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti i documenti in loro possesso. Sono queste le premesse da cui parte il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice Giuseppe De Francesca, che, con un decreto (sotto allegato) emesso inaudita altera parte, ha ritenuto di accogliere l'istanza ex art. 700 c.p.c. avanzata da due risparmiatori coinvolti nel crac Veneto Banca.
Accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori[Torna su] I ricorrenti avevano chiesto alla banca cessionaria la consegna di documentazione bancaria relativa all'acquisto di titoli azionari ed obbligazionari convertibili di Veneto Banca. Una richiesta fondata sulla prospettata esigenza di accedere alle prestazioni assicurate dal Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) istituito presso il Ministero dell'Economia ai risparmiatori danneggiati dalle banche e dalle loro controllate poste in l.c.a., come verificatosi nel caso di specie. A tal fine, i ricorrenti avevano indirizzato una PEC e una raccomandata a/r, tanto alla sede legale quanto a quella locale della banca, chiedendo la consegna dei documenti relativi a strumenti finanziari "al fine di inoltrare la domanda (di indennizzo) a mezzo della piattaforma informatica resa operativa da Consap s.p.a.", ma l'istituto, nonostante formali rassicurazioni, non aveva evaso la richiesta. Il magistrato valuta e ritiene ampiamente documentata la circostanza che i ricorrenti avessero effettuato investimenti in strumenti finanziari e rileva come la richiesta inerente la consegna degli specifici documenti, relativi a strumenti finanziari altrettanto precisamente indicati, fosse stata disattesa dalla banca. Si tratta di circostanze che fanno ritenere "configurabile, molto più che negli sfumati contorni del fumus sufficiente a giustificare e ad ammettere il ricorso alla tutela cautelare, il diritto del quale i ricorrenti invocano protezione nel tempo occorrente alla instaurazione del preannunziato giudizio di merito". FIR: le banche devono fornire i documenti entro 30 giorni[Torna su] Già l'art. 119, co. 4, T.U.B., prevede che cliente abbia diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. A tale norma si aggiunge l'art. 4, comma 7, del decreto Mef del 10 maggio 2019 che, proprio in ragione della stringente previsione di un termine decadenziale ai fini dell'utile presentazione della domanda di indennizzo al FIR, ha ridotto a 30 giorni il termine entro cui l'istituto di credito è tenuto a fornire ai soggetti istanti i documenti in loro possesso e "senza oneri per i richiedenti". Nel caso di specie tale termine risulta ampiamente e doppiamente decorso a seguito delle predette istanze. Il Tribunale ravvisa anche il periculum nella necessità urgente, per i ricorrenti, di disporre della completa documentazione al fine di poter presentare tempestivamente la domanda di indennizzo secondo le modalità stabilite dall'art. 10 del predetto d.m. del 10 maggio 2019, ovvero mediante l'accesso ad una piattaforma informatica nella quale devono appunto essere inserite specifiche informazioni relative all'acquisto dei predetti prodotti finanziari. E ciò tenuto conto che l'istanza deve essere inoltrata, così come stabilito dall'art. 1 del successivo d.m. dell'8 agosto 2019, entro il 17 febbraio 2020, ovvero allo scadere del termine di 180 giorni ivi previsto a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione in G.U. (avvenuta il 21.8.2019). Accoglimento del ricorso d'urgenza[Torna su] Le anzidette ragioni di urgenza, conclude il giudicante, rendono opportuna l'adozione di un provvedimento inaudita altera parte, ben potendo il tempo occorrente alla convocazione della controparte pregiudicare l'effettività dell'invocata tutela e, oltre, irreparabilmente precludere l'accesso all'atteso indennizzo con ovvio conseguente pregiudizio. Pertanto, alla Banca viene ordinata l'immediata consegna, in favore dei ricorrenti, dei documenti e delle informazioni e, in ogni caso, di tutti i dati necessari ai fini dell'utile presentazione da parte dei medesimi della domanda di indennizzo al F.I.R., così come richiesti dalla apposita piattaforma telematica. Si evidenzia come nelle more, a seguito della notifica del decreto, la Banca abbia fornito prontamente la documentazione necessaria per inoltrare la domanda, pagando altresì le spese legali del procedimento d'urgenza. Si ringraziano gli Avvocati Francesco Terruli e Giuseppe Serio per l'invio del provvedimento |
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