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Data: 07/02/2020 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 4177/2020 (sotto allegata) la Cassazione accoglie la tesi del difensore dell'imputata, condannata per il reato d'inosservanza dei Provvedimenti di un'autorità previsto dall'art. 650 c.p. Nel caso di specie infatti, come correttamente sostenuto dal difensore dell'imputata, l'ordine verbale dell'agente della polizia municipale che le intimava di spostare l'auto perché intralciava il traffico, era finalizzato solo a garantire il regolare andamento della circolazione, non ad assicurare la conservazione dell'ordine pubblico. Motivo per il quale il reato contemplato dall'art. 650 c.p. non può ritenersi integrato.
Reato ex art. 650 c.p.[Torna su]
Il giudice di primo grado dichiarava la penale responsabilità di una donna per il reato di cui all'art. 650 c.p. (inosservanza dei Provvedimenti di un'autorità) per non aver osservato un provvedimento impartitole di spostare la sua autovettura, che in quel momento stava intralciando il traffico di una via pubblica. Il ricorso in Cassazione[Torna su]
Ricorre in Cassazione il difensore dell'imputata, il quale:
Non è reato disobbedire all'ordine di spostare l'auto che ostacola il traffico[Torna su]
La Cassazione con la sentenza n. 4177/2020 annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. La Corte ritiene infatti fondato il terzo motivo del ricorso e non esamina le altre censure. Dalla sentenza risulta infatti che l'imputata non ha rispettato un provvedimento verbale di un agente della polizia municipale con cui le intimava di spostare l'auto da essa condotta, che era rimasta parcheggiata al centro di una strada che doveva essere attraversato da un autobus turistico. La ragione su cui si è fondato l'ordine verbale, secondo la Cassazione, era quindi di garantire la regolare fluidità del traffico stradale, non ad assicurare l'ordine pubblico. Deve quindi concludersi che in questo caso il provvedimento dell'autorità non rispettato non rientra nella casistica dell'art 650 c.p. Deve quindi escludersi che la condotta dell'imputata integri il reato contravvenzionale contemplato da questa norma. |
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