Data: 06/02/2020 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – Buone notizie per gli avvocati del Lazio. Una delibera regionale attua per i legali l'applicazione dell'equo compenso. La Giunta ha approvato la delibera n. 22 del 28 gennaio 2020 (in allegato), recante "Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali".

Parametri ministeriali inderogabili

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L'equo compenso costituirà uno dei paletti indispensabili dunque nelle relazioni con i legali e gli altri professionisti. La giunta nell'accogliere la delibera ha stabilito gli indirizzi che gli enti strumentali e le società partecipate devono rispettare per acquisire i servizi professionali. Nello specifico è fissata l'inderogabilità dei parametri ministeriali per i compensi degli avvocati (e per gli altri professionisti) e il divieto di utilizzo di clausole vessatorie.

Importi dei compensi professionali

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La delibera stabilisce che gli importi dei compensi professionali dovranno essere stabiliti in base a parametri dettati dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità. Per quanto riguarda poi gli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento «devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi». In questo caso, il compenso «dovrà essere conforme ai già menzionati parametri».

Clausole vessatorie

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Ovviamente nel contratto di incarico professionale non devono essere inserite clausole vessatorie. Di cosa si tratta? Sono vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte. O che statuiscono la riserva per l'Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; la facoltà per la Pa di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; la facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; le clausole che impongono l'anticipazione di spese o la rinuncia ai rimborsi. Da aggiungere i pagamenti superiori a sessanta giorni dalla fattura e la previsione che il compenso spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.


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