Data: 05/02/2020 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax �Dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e l'entrata in vigore della Brexit, arriva la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020 (in allegato) dell'Inps che fornisce istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternit� e paternit�, legislazione applicabile.

Accordo di recesso

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L'accordo prevede un periodo di transazione che decorre dal 1� febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. L'accordo si applica a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell'Unione europea, finch� mantengono tale diritto. Nei casi in cui i soggetti non rientrino pi� nelle fattispecie elencate, per esempio in caso di perdita della cittadinanza, della residenza, del diritto di soggiorno, dello status di rifugiato o di apolide, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.

Ambito di applicazione

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La premessa � che uno dei principi su cui si basa il diritto comunitario in materia di sicurezza sociale � la totalizzazione dei periodi assicurativi che servono per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale. Per cui, per ci� che riguarda prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, maternit� e paternit�, malattia, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche sono garantiti i benefici dovuti per periodi fino al 31 dicembre 2020, sia per le domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che di domande presentate dopo se riguardano situazioni che si sono verificate prima di tale data.

Per garantire la continuit� dell'attivit� amministrativa, lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalit�, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI ("Electronic Exchange of Social Security Information").

Casi specifici

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Nello specifico per quanto riguarda: le pensioni: continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche se la domanda di pensione sia stata presentata successivamente. Nel caso della disoccupazione si potranno totalizzare tali periodi solo quando la cessazione dell'attivit� lavorativa si sia verificata in Italia. Per le prestazioni familiari: nel caso in cui il diritto alle prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sia nato nei confronti di un cittadino britannico, in virt� di un rapporto di lavoro in essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verr� valutato secondo le norme di coordinamento. Per le prestazioni economiche di malattia, maternit� e paternit� continueranno ad applicarsi per tutto il 2020 le specifiche disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Pertanto, in presenza dei requisiti prescritti, possono essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31 dicembre 2020 che quelle presentate successivamente, ma sempre in relazione a un diritto fondato su fatti o situazioni verificatisi fino al 31 dicembre 2020.


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