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Data: 05/02/2020 17:00:00 - Autore: Gabriella Lax di Gabriella Lax –Dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione europea e l'entrata in vigore della Brexit, arriva la circolare n. 16 del 4 febbraio 2020 (in allegato) dell'Inps che fornisce istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile.
Accordo di recesso[Torna su]
L'accordo prevede un periodo di transazione che decorre dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. L'accordo si applica a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell'Unione europea, finché mantengono tale diritto. Nei casi in cui i soggetti non rientrino più nelle fattispecie elencate, per esempio in caso di perdita della cittadinanza, della residenza, del diritto di soggiorno, dello status di rifugiato o di apolide, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Ambito di applicazione[Torna su]
La premessa è che uno dei principi su cui si basa il diritto comunitario in materia di sicurezza sociale è la totalizzazione dei periodi assicurativi che servono per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale. Per cui, per ciò che riguarda prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, maternità e paternità, malattia, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all'estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche sono garantiti i benefici dovuti per periodi fino al 31 dicembre 2020, sia per le domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che di domande presentate dopo se riguardano situazioni che si sono verificate prima di tale data. Per garantire la continuità dell'attività amministrativa, lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI ("Electronic Exchange of Social Security Information").
Casi specifici[Torna su]
Nello specifico per quanto riguarda: le pensioni: continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi per l'accertamento del diritto e il calcolo delle prestazioni pensionistiche italiane, anche se la domanda di pensione sia stata presentata successivamente. Nel caso della disoccupazione si potranno totalizzare tali periodi solo quando la cessazione dell'attività lavorativa si sia verificata in Italia. Per le prestazioni familiari: nel caso in cui il diritto alle prestazioni familiari previste dalla normativa italiana (ANF e AF) sia nato nei confronti di un cittadino britannico, in virtù di un rapporto di lavoro in essere o sulla base di un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 e relative ai periodi in corso e antecedenti a tale data, nel limite dei 5 anni previsti dalla normativa italiana, il diritto alle prestazioni familiari italiane verrà valutato secondo le norme di coordinamento. Per le prestazioni economiche di malattia, maternità e paternità continueranno ad applicarsi per tutto il 2020 le specifiche disposizioni contenute nei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. Pertanto, in presenza dei requisiti prescritti, possono essere accolte sia le domande di prestazione presentate entro la data del 31 dicembre 2020 che quelle presentate successivamente, ma sempre in relazione a un diritto fondato su fatti o situazioni verificatisi fino al 31 dicembre 2020. |
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