Data: 07/02/2020 05:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - L'adeguamento all'aspettativa di vita è un meccanismo che permette di modificare periodicamente la soglia dell'età pensionabile, in modo da mantenere sempre su livelli di adeguatezza il rapporto tra il periodo della vita da dedicare all'attività lavorativa e quello in cui si gode del trattamento pensionistico.

L'età massima prevista dalla legge per andare in pensione (pensione di vecchiaia), pertanto, viene periodicamente aggiornata, solitamente in aumento, in relazione alle rilevazioni statistiche dell'Istat sull'aspettativa di vita.

Frequenza dell'adeguamento

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L'attuale disciplina normativa, delineata dal D.L. 78/2010 e s.m.i., prevede che gli adeguamenti dell'età pensionabile agli incrementi della speranza di vita, che precedentemente venivano aggiornati con frequenza triennale, a partire dal 1° gennaio 2019 vengono aggiornati con cadenza biennale.

L'ultimo incremento registrato

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L'attuale quadro della disciplina sull'adeguamento all'aspettativa di vita è fornito dai più recenti decreti ministeriali in materia, datati 5 dicembre 2017 e 5 novembre 2019.

In particolare, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017 ha deliberato l'incremento di cinque mesi dell'età pensionabile, rispetto alla precedente previsione normativa, in conseguenza della variazione in aumento della speranza di vita rilevata dall'Istat nel 2017 pari allo 0,4%.

Per effetto di tale incremento, la soglia anagrafica per accedere alla pensione di vecchiaia (fermi restando i requisiti contributivi previsti dalla legge) è fissata a 67 anni di età, per tutti i soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria nonché alle forme sostitutive e alla c.d. gestione separata (v. circolare Inps n. 62/2018).

Tale adeguamento è efficace con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e non riguarda i requisiti previsti per accedere alla pensione di anzianità (per approfondimenti sul tema, vedi anche la nostra guida sui requisiti pensione).

L'ultima rilevazione: nessun incremento nel 2021

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La successiva rilevazione Istat del 16 ottobre 2019 ha reso noto che la variazione dell'aspettativa di vita è stata del +0,021% (tale incremento indica la differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-18 e il valore registrato nell'anno 2016, come disposto dalla legge di bilancio 2018).

Ebbene, tale valore, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, è quantificabile, per arrotondamento, in una variazione pari a 0 mesi.

Ciò significa che, per il biennio 2021-22, i requisiti anagrafici di accesso ai trattamenti pensionistici non subiranno alcun ulteriore aumento, e l'età pensionabile rimarrà fissata a 67 anni (come disposto dal citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2019).

Adeguamento aspettativa di vita: il nuovo limite dei tre mesi

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Si segnala che, a partire dal 2023, il calcolo per differenza relativo all'adeguamento della speranza di vita prenderà come riferimento la media dei valori registrati nei singoli anni dei bienni di riferimento (ad es., per calcolare la variazione dell'aspettativa di vita per il 2023, si farà riferimento ai bienni 2019-20 e 2017-18).

In più, è importante notare che, a partire dal 2021, gli adeguamenti biennali dell'età pensionabile all'aspettativa di vita non potranno superare i tre mesi (mentre, come abbiamo visto sopra, l'adeguamento decorrente dal 2019 è stato pari a un incremento di ben cinque mesi); in tali casi, l'eventuale parte eccedente si sommerà ai successivi adeguamenti, sempre fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi.

Nell'ipotesi, infine, in cui l'Istat rilevasse una diminuzione dell'aspettativa di vita, non si procederà all'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'età pensionabile, che resteranno fermi a quanto già normativamente stabilito.

Sul tema, vedi anche la nostra guida sui Requisiti Pensione


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