Data: 06/02/2020 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Una vera e propria guerra quella tra Agcom, compagnie telefoniche e associazioni dei consumatori sulla fatturazione a 28 giorni dei consumi telefonici. Delibere revocate, ricorsi al Tar e appelli hanno contraddistinto questa bagarre iniziata nel 2016. Il Consiglio di Stato però, con la sentenza n. 879/2020 (sotto allegata) ha messo un punto importante a questa vicenda, riconoscendo la slealtà delle compagnie telefoniche, che in pratica si sono arricchite alle spalle degli utenti emettendo 13 fatture annuali invece delle consuete 12, e stabilendo in favore degli utenti il rimborso automatico di quanto pagato in più a causa di questa pratica.

Fatturazione a 28 giorni e rimborsi

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Tutto ha inizio quando la delibera n. 252/16 dell'Agcom aggiorna la disciplina "sulla trasparenza delle condizioni economiche dell'offerta rivolta a tutti i soggetti che operano nel mercato delle comunicazioni elettroniche e che hanno rapporti contrattuali con gli utenti finali." La delibera stabilisce infatti che agli utenti devono essere fornite "informazioni trasparenti, comparabili, adeguate ed aggiornate in merito ai prezzi vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica..."

Nel 2016 Vodafone introduce un aumento delle condizioni contrattuale dell'8,6% per i contratti di telefonia fissa, dovuto alla riduzione del periodo di fatturazione da 30 a 28 giorni. La compagnia informa i suoi clienti e l'Agcom, in un procedimento di accertamento di pratiche commerciali scorrette, ritiene tale pratica non distorsiva della concorrenza o illegittima, anche se la fatturazione a 28 giorni è pregiudizievole sotto il profilo della trasparenza perché gli utenti non possono raffrontare le offerte dei vari operatori.

Agcom modifica quindi la delibera del 2016 con la n. 121/2017 per garantire il rispetto della trasparenza contrattuale, imponendo agli operatori di tornare alla fatturazione mensile per i servizi di telefonia fissa entro il 23 giugno 2017. Vodafone però ricorre al Tar Lazio. Nel frattempo il nuovo art. 1 del dl n. 7/2007 stabilisce che la fatturazione deve avvenire su base mensile, con l'obbligo di adeguamento per gli operatori, con il diritto di Agcom di ordinare la cessazione della condotta e il rimborso agli utenti di quanto indebitamente sottratto. Il Tar respinge l'impugnazione di Vodafone, che però non si arrende e appella la decisione in un giudizio che ancora pende.

Vodafone dichiara di aver mantenuto la fatturazione a 28 giorni. Per questo l'Agcom avvia un procedimento sanzionatorio che si conclude con una sanzione di 1.160.000 euro e con l'ordine di ripristinare la fatturazione mensile. Vodafone però non accetta la decisione e la impugna di fronte al Tar, che con l'ordinanza n. 792/2018 sospende parte della delibera n. 498 poiché "il carattere allo stato indeterminato della somma da corrispondere agli utenti, per effetto dello storno (nella prima fattura emessa con cadenza mensile) dei predetti importi, appare in grado di incidere sugli equilibri finanziario-contabili della azienda; tenuto conto, altresì, della dedotta difficoltà per la medesima società di ripetere dai clienti le somme eventualmente corrisposte."

A questo punto Agcom con la delibera n. 114/2028 revoca la precedente, ingiunge il ripristino della fatturazione mensile a Vodafone e dispone al posto dello storno "l'erogazione gratuita delle prestazioni per un numero di giorni equivalente a quello cui lo stesso ordine di storno si sarebbe riferito."

Vadafone si oppone anche a questa decisione, ma per tutta risposta Agcom con decreto presidenziale n. 9/208 fissa un nuovo termine per adempiere all'obbligo del ripristino della fatturazione a 30 giorni. Decisione a cui Vodafone si oppone. Agcom interviene quindi con la delibera n. 269/2018 con cui dispone un nuovo termine per provvedere al suddetto adempimento, ma Vodafone continua a opporsi anche se il Tar dichiara il ricorso in parte infondato e in parte improcedibile.

Il ricorso di Vodafone al Consiglio di Stato

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Vodafone ricorre quindi al Consiglio di Stato contro Agcom e nei confronti di diverse associazioni di consumatori per ottenere l'annullamento della sentenza TAR Lazio n.11304/2018, relativa alla delibera AGCOM n. 498/17/CONS e della sentenza del TAR Lazio n. 12481/2018, sempre in relazione alla delibera suddetta, sollevando tutta una serie di motivi con i quali si oppone principalmente all'ordine di ripristino della fatturazione a 30 giorni e dell'obbligo di provvedere alla restituzione di quanto indebitamente sottratto agli utenti a causa della fatturazione a 28 giorni. Motivi che Agcom e diverse associazioni dei consumatori, costituiti in giudizio, ritengono infondati per tutta una serie di ragioni che vanno a illustrare nel ricorso.

Operatori telefonici sleali: obbligo di rimborso automatico

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Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 879/2020 respinge il ricorso di Vodafone al termine di una complessa e articolata motivazione in cui ripercorre tutte le tappe della vicenda.

Il Supremo Tribunale Amministrativo considera la pratica del passaggio dalla fatturazione mensile a quella di 28 giorni come "sleale, non solo perché indusse l' utente, grazie all'apparente piccolo scarto tra 28 giorni e mese intero, a sottovalutare tale sottile discrepanza e non cogliere fin da subito il predetto aumento. Invero la clausola sulla nuova cadenza di fatturazione sembra impedire o, comunque, rende più difficile all'utente rappresentare a se stesso e con la dovuta immediatezza come, attraverso la contrazione della periodicità di tariffazione, il gestore telefonico percepisce, nel corso di un anno, il corrispettivo per 13, anziché per 12 volte.

Né basta: la scelta a 28 giorni limitò drasticamente la possibilità di reperire offerte basate su termini temporali mensili e rese difficoltoso, se non inutile, l'esercizio del diritto di recesso, non essendo più reperibili sul mercato alternative diverse da quella così adottata. L'anomalia era legata al riscontro, da parte degli utenti, di un aumento dei prezzi delle tariffe telefoniche con modalità non trasparenti in seguito alla nuova e contemporanea rimodulazione dell'offerta."

Da qui la necessità di provvedere al ristoro degli utenti per assicurare loro una tutela concreta ed effettiva degli utenti che, in quanto parte debole del contratto, non devono essere costretti a fare istanza per ottenere il rimborso.

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