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Data: 08/02/2020 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Tantissimi lavoratori avranno salutato l'arrivo del nuovo anno calendario alla mano, allo scopo di effettuare una valutazione di estrema importanza, ovvero quella relativi ai giorni festivi durante l'anno. Si tratta di quelle giornate "rosse" che per molti significano assenza dal lavoro, con possibilità di pianificare vacanze o weekend fuori porta, magari approfittando dei cosiddetti "ponti". Per altri, invece, tali giorni significano comunque lavoro, ma con la possibilità di poter beneficiare di un bonus in busta paga oppure di vederseli convertire in permessi retribuiti di cui si potrà usufruire in seguito. Festività nazionali 2020[Torna su] La Legge n. 260/1949 dichiara festa nazionale il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica. Inoltre, nell'arco dei dodici mesi, si considerano festive, oltre a tutte le domeniche, anche una serie di giornate individuati dalla legge come ricorrenze e festività nazionali. Ecco quali sono e in quali giorni ricadono le festività dell'anno 2020, civili e religiose: - Capodanno (mercoledì 1° Gennaio) - Epifania (lunedì 6 Gennaio); - Lunedì dell'Angelo (13 Aprile) - Anniversario della Liberazione d'Italia (sabato 25 Aprile); - Festa del Lavoro (venerdì 1° Maggio); - Nascita della Repubblica d'Italia (martedì 2 Giugno); - Ferragosto (sabato 15 Agosto); - Ognissanti (domenica 1° Novembre) - Immacolata Concezione (martedì 8 Dicembre); - Natale (venerdì 25 Dicembre); - Santo Stefano (sabato 26 Dicembre). Accanto all'elenco previsto dalla legge, inoltre, possono essere riconosciute dai contratti collettivi altre festività, ad esempio quelle del Santo Patrono. La festività del Santo Patrono varia a seconda delle località in cui si svolge l'attività lavorativa e viene sovente presa espressamente in considerazione da alcuni contratti collettivi nazionali. Retribuzione festività lavorate[Torna su] Solitamente, nelle giornate festive il dipendente non presta l'attività lavorativa e percepirà comunque la retribuzione, nonostante abbia diritto di assentarsi da lavoro, sia se viene pagato ad ore che se viene pagato mensilmente. Può capitare che l'azienda e il dipendente si accordino per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel giorno festivo. In tal caso, il lavoratore potrà beneficiare della maggiorazione per lo straordinario festivo, a meno che non sia previsto un rimborso compensativo in un'altra giornata. Sono i Contratti collettivi a stabilire le percentuali di maggiorazione. Festività soppresse[Torna su] In passato, fino all'abrogazione avvenuta ad opera della L. n. 54/1977, anche altre ricorrenze venivano ricomprese nel novero delle giornate festive. Nel dettaglio, si tratta delle giornate di San Giuseppe (19 marzo), dell'Ascensione (40 giorno dopo Pasqua), del Corpus Domini (60 giorni dopo Pasqua), dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno), di San Francesco d'Assisi (4 ottobre), della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate (4 novembre). Per approfondimenti: Festività soppresse: cosa sono? Tuttavia, alcune di queste "ex festività" vengono ancora oggi riconosciute in busta paga in quanto festive, se ricadono nei giorni per cui è prevista l'attività lavorativa. Ad esempio, per chi lavora a Roma, il giorno 29 giugno, quello dei Santi Patroni Pietro e Paolo, è ancora una giornata festiva.
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