Data: 18/09/2002 - Autore: Redazione
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 13060/02) ha stabilito che, ai fini della determinazione della misura dell'assegno di divorzio, non può essere preso in considerazione l'apporto di persone estranee al nucleo familiare poichè il criterio del contributo personale o economico fornito dal coniuge richiedente in costanza di matrimonio esige la provenienza diretta del contributo stesso. Peraltro, la Corte ha precisato che non sarebbe ragionevole né conforme a giustizia, attraverso l'aumento dell'assegno di divorzio, tradurre in effetti vantaggiosi per un solo membro del consorzio familiare l'incremento del patrimonio familiare favorito dall' intervento liberale di terzi?.
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