Data: 12/02/2020 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Principio della soccombenza anche per il processo penale: sarà dunque lo Stato, a certe condizioni, a farsi carico delle spese del giudizio in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato con le formule ampiamente liberatorie.
È quanto prevede la proposta di legge n. 2186 (qui sotto allegata), di iniziativa dell'on. Enrico Costa (FI), all'esame della commissione giustizia alla Camera che punta a modificare l'art. 74 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) concernente il diritto alla ripetizione delle spese sostenute per il giudizio da parte dell'imputato assolto.

Soccombenza nel processo penale: la riforma

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Il testo, assegnato alla II Commissione Giustizia alla Camera, è volto dunque a introdurre il principio della soccombenza anche per il processo penale. La relazione introduttiva sottolinea come, attualmente, nel processo penale, al contrario di quanto avviene nel processo civile e in quello amministrativo, il pagamento delle spese di giustizia e delle spese legali restano a carico dell'imputato anche in caso di proscioglimento o di assoluzione con le formule ampiamente liberatorie.

A nulla vale che l'imputato sia riuscito a dimostrare la propria assoluta estraneità al reato o, addirittura, l'insussistenza di qualunque fatto di rilevanza penale e, allo stesso modo, a nulla vale che lo Stato abbia esercitato erroneamente la propria pretesa punitiva, sottoponendo senza ragione la persona al lungo, defatigante e spesso umiliante calvario delle indagini e del processo.
Tanto premesso, si ritiene debba essere lo Stato, a certe condizioni, a farsi carico di tali spese. In proposito, si enfatizza come anche le persone costrette a un giudizio senza una base probatoria, una volta assolte, siano costrette a sostenere le spese di giustizia.

Assoluzione o proscioglimento: lo Stato paga le spese

La ratio della riforma, dunque, è quella di ristabilire un corretto equilibrio nel rapporto fra le parti, che non devono (o almeno non dovrebbero) subire un pregiudizio per il fatto di essere state costrette a convenire o di essere state convenute in giudizio, quando il giudice abbia poi concluso riconoscendo il loro buon diritto.
La proposta consta di un solo articolo che, aggiungendo un nuovo comma all'art. 74 del d.P.R. 115/2002, stabilisce il diritto dell'imputato a ripetere dallo Stato tutte le spese sostenute per il giudizio in caso di proscioglimento o assoluzione, ovvero se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Delega al Governo per decreti attuativi

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All'uopo, si delega il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare le condizioni e le forme di riconoscimento e di esercizio del diritto, affinché vengano garantite modalità celeri e trasparenti per ottenere la ripetizione delle spese sostenute per il giudizio e siano previste idonee modalità per assicurare anche il pagamento dell'onorario e delle spese del difensore.

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