Data: 11/02/2020 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'INPS ha fornito chiarimenti per quanto riguarda il "blocco" della cosiddetta speranza di vita, così come previsto dal decreto 5 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Blocco della speranza di vita

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Nel dettaglio, con la la Circolare n. 19/2020 (qui sotto allegata) si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati.

Pertanto, fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2019 per effetto del decreto 5 dicembre 2017, che ha previsto l'incremento di 5 mesi e di 0,4 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (cfr. Circolare n. 62 del 2018) e quanto disposto dagli artt. 14, 15 e 17 del D.L. 4/2019 (conv. in Legge n. 26/2019), a decorrere dal 1° gennaio 2021, in attuazione di quanto previsto dal decreto 5 novembre 2019, i requisiti pensionistici non sono ulteriormente incrementati.

Si riportano, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pensione di vecchiaia

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Per la pensione di vecchiaia, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata dovranno raggiungere i 67 anni di età (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).

Requisito anagrafico più basso, fissato a 66 anni e 7 mesi anche per il biennio 2021/2022, per i lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o che siano stati addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2021/2022, al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata

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Il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione degli adeguamenti alla speranza di vita.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti. Per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile, si perfeziona anche per il biennio 2021/2022 al raggiungimento dei 64 anni.

Pensione anticipata lavoratori precoci

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Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" resta pari a 41 anni sino al 31 dicembre 2026. Tale trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Pensione di anzianità con il sistema delle "quote"

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Anche per il biennio 2021-2022, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, potranno conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni.

Resta fermo il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, oppure il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Personale del comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

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Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati. La Circolare si sofferma poi dettagliatamente sui requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2021/2022.

Lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico

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Per il biennio 2021/2022 i requisiti anagrafici nonché quelli contributivi, nelle ipotesi di pensionamento anticipato prescindendo dall'età, ai fini dell'accesso ai trattamenti previdenziali in favore delle categorie di lavoratori assicurati alla Gestione spettacolo e sport professionistico, strutturata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, non saranno incrementati.
Ciò fermo restando quanto disciplinato dal D.P.R. 157/2013 che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 18, del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), ha provveduto ad armonizzare i requisiti di accesso al sistema pensionistico, per le categorie di lavoratori iscritti alla gestione inquadrati nei suddetti gruppi.

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