Data: 11/02/2020 10:00:00 - Autore: Gabriella Lax

di Gabriella Lax – È stata pubblicata l'informativa sulle nuove modalità di riscossione dei contributi minimi 2020 di Cassa Forense. Da lunedì 10 febbraio, si possono generare e stampare i bollettini Mav dalla sezione apposita del sito della Cassa e presentare eventuale istanza di esonero dal pagamento.

Cassa forense, contributo minimo soggettivo

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Riguardo al contributo minimo soggettivo, secondo la Cassa nell'attesa dell'approvazione da parte dei Ministeri degli importi dovuti per l'anno corrente, le prime tre rate del 29 febbraio (2 marzo), 30 aprile e 30 giugno verranno riscosse, a titolo di acconto, tenendo presente la contribuzione non rivalutata, mentre la quarta rata del 30 settembre sarà determinata a saldo.

Cassa forense, contributo minimo integrativo

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Il contributo minimo integrativo anche per l'anno 2020 non è dovuto, a seguito della temporanea abrogazione per gli anni dal 2018 al 2022; resta tuttavia dovuto il 4% sul volume d'affari Iva annualmente prodotto da dichiarare nel mod. 5/2021.

Cassa forense, contributo di maternità

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Per quanto concerne il contributo di maternità, la Cassa stabilisce che verrà successivamente determinato dal Consiglio d'amministrazione e che, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile prima della scadenza del 30 settembre 2020.

Domanda d'esonero e ammissione al beneficio

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Sempre dal 10 febbraio, è possibile presentare l'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 l. n. 247/2012. Ricordiamo che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dall'art. 21, comma 7, l. n. 247/2012.

Solo nell'ipotesi di maternità/adozione l'esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2020 potranno essere presentate con riferimento alla contribuzione minima dello stesso anno, entro e non oltre il 30 settembre 2020. La presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante la procedura web disponibile sul sito della Cassa, nella sezione: "Accesso Riservato - Servizi OnLine-Istanze OnLine". Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l'esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.


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