|
Data: 17/02/2020 14:00:00 - Autore: Paolo Calabretta Avv. Paolo Calabretta - La Corte di Cassazione civile, sez. VI, 03/05/2019, n. 11590, ha affermato un principio rilevante in ordine alla quantificazione dei compensi spettanti al difensore civile della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Gratuito patrocinio: compensi avvocato e spese soccombente[Torna su]
Era accaduto che l'INPS ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il capo del decreto di omologa che lo condannava al pagamento delle spese in misura di 1.400,00 euro. Invero, l'Istituto denunziava violazione degli art. 82, 100, 131 e 133 del DPR 115/2002 e dell'art. 2041 c.c. per essere stato condannato al pagamento in tale misura, a fronte di un decreto di liquidazione in misura di 700,00 euro, pari quindi alla metà. In tal modo, lo Stato - che per decreto del giudice ha versato al difensore 700,00 euro oltre accessori - ne incassa 1.400,00 dalla parte soccombente (INPS). L'Istituto ricorrente per cassazione chiedeva che fosse ribadito il principio di diritto, affermato da Cass. 16 settembre 2016, n. 18167, per il quale le spese legali che il giudice pone a carico della parte soccombente ed a favore dello Stato (in luogo della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato) devono corrispondere alle spese liquidate in favore del difensore della parte non abbiente. Gratuito patrocinio: per la Cassazione no "automatismi"[Torna su]
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, affermando come non sia corretto estendere meccanicamente ciò che si afferma in ambito penalistico al sistema civilistico. Altresì, la Corte di Cassazione ha aggiunto quanto segue: << … Quanto poi al punto decisivo costituito dal vantaggio che lo Stato avrebbe nel percepire compensi doppi rispetto a quelli spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la decisione del 2018 ha giustamente rilevato: "la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità". In tal modo, peraltro, si evita quella che sarebbe una grave incongruenza all'interno del sistema costituita dal fatto che la parte che perde verrebbe condannata al pagamento delle metà delle spese per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato … >>. I principi della Cassazione[Torna su]
La sentenza di Cassazione del 2018, richiamata nella sentenza in commento, è la seguente: In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017). Se questo è, quindi, lo stato dell'arte – ed, all'uopo, nei medesimi termini si sono espresse più di recente Cassazione Civile n. 19 del 03 gennaio 2020 nonché Cassazione Civile n. 136 del 08 gennaio 2020 - deve valutarsi se sia possibile (ed, anzi, doverosa) una diversa ricostruzione della fattispecie. Patrocinio a spese dello Stato: l'evoluzione storica[Torna su]
Dal punto di vista dell'evoluzione storica, è noto come prima della riforma di cui alla Legge n. 134 del 29 Marzo 2001 "Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti" (poi trasfusa nel T. U. Spese di Giustizia DPR n. 115/2002), il riferimento andava ricercato nella normativa sul c. d. gratuito patrocinio, di cui al Regio Decreto 30/12/1923 n. 3282, il cui art. 35, così recitava: "La condanna nelle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio dei poveri, va a favore dell'erario dello Stato, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove però il medesimo non venga per questo modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messa la parte difesa col beneficio del gratuito patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate per essa, questa sarà nel dovere di adempiere a tale rivalsa. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato, menzionata di sopra, non entrano gli onorari dei difensori, i quali vanno a loro particolare beneficio". Il successivo art. 40, così disponeva: "Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio gli onorari e le indennità dovute al procuratore, all'avvocato o al patrocinatore nominato d'ufficio saranno, a sua domanda, iscritte nel registro delle spese a debito e riscosse nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite". Ne deriva come – nel previgente sistema – l'avvocato aveva due evidenti vantaggi rispetto al sistema poi introdotto dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato: 1) L'avvocato non subiva – sia pure nel solo caso di esito favorevole della lite – alcuna dimidiazione dei compensi, atteso che il suindicato art. 35 non distingueva tra giudizi civili e penali; 2) per di più, il difensore poteva scegliere di iscrivere gli onorari nel registro delle spese a debito, onde venissero riscossi nel modo stabilito per le spese stesse. Riflessioni sul percorso argomentativo della Cassazione[Torna su]
Ora – tornando al percorso argomentativo della sentenza in commento – la Corte di Cassazione ritiene corretto tale dimidiamento, argomentando sotto due distinti profili, come sopra esposti. Di contro, può rilevarsi quanto segue. Innanzi tutto, l'affermazione secondo cui: <<… In tal modo, peraltro, si evita quella che sarebbe una grave incongruenza all'interno del sistema costituita dal fatto che la parte che perde verrebbe condannata al pagamento delle metà delle spese per il solo fatto, del tutto casuale, che la controparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato …, >> costituisce una mera petizione di principio, atteso che – ove non fosse previsto, per l'appunto, il dimidiamento – non si correrebbe affatto il rischio di avvantaggiare controparte per il solo fatto, del tutto causale, che la controparte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. E veniamo, quindi, alla prima argomentazione di rigetto utilizzata dalla Corte e cioè che il sistema avrebbe una sua (voluta) logica: la Corte di legittimità afferma che, in tal guisa, il sistema consente allo Stato di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità. Epperò, il ragionamento della Corte di Cassazione non può accogliersi, e ciò per le seguenti considerazioni. Affermare che il sistema consente allo Stato di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità non può che significare che l'avvocato - civilista - venga pagato di meno in quanto lo Stato trasla sull'avvocato l'alea del mancato recupero integrale dalla controparte delle (maggiori) spese legali liquidate in sentenza. Invero, lo Stato avrà diritto di riscuotere da controparte anche l'ulteriore quota di compensi che – però, ove incassata - non verrà poi riversata al difensore. Per lo Stato (sul quale, si ricordi, dovrebbe gravare l'istituto del patrocinio a spese dello Stato) risulta, quindi, indifferente l'eventuale mancato recupero di alcuni importi liquidati a titolo di spese legali, atteso che l'impianto normativo consente allo Stato di pagare solo la metà di tali spese ed, in caso di incasso, trattenerle per intero. Peraltro, la Corte di Cassazione non tiene conto e non valorizza quanto si legge in seno alla relazione al T. U. Spese di Giustizia DPR n. 115/2002, sub art. 130 (cioè l'articolo che dispone tale dimidiamento) e cioè: Per quanto attiene al presente articolo, in merito ai compensi, si ritiene che, nonostante l'evidente disparità di trattamento tra gli altri processi ed il penale, non sia possibile intervenire in sede di testo unico per uniformare la disciplina. Atteso quanto sopra esposto, è evidente come la Corte di Cassazione – stante l'evidente disparità di trattamento – e tenuto conto che le ragioni addotte per giustificare la norma non risultano fondate, ben avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma. Un sistema non coerente[Torna su]
E' appena il caso di rilevare come, recentemente, il Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 294 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese della giustizia (D.P.R. n. 115/2002), ha trasmesso al Parlamento la relazione biennale sull'applicazione della normativa sul gratuito patrocinio. Ebbene – come da notizie di stampa – può ricavarsi come la parcella media di un avvocato in regime di gratuito patrocinio nel civile sia pari a 429,81 euro al netto di Iva e contributi previdenziali (trattasi, ovviamente, di somme lorde, sulle quali si applicherà l'imposizione diretta). Ora – al di là della circostanza che trattasi di una media – va da sé come il sistema non sia coerente con quello che dovrebbe essere il vero principio ispiratore della normativa e cioè, da una parte, la possibilità per la parte non abbiente di tutelare il proprio diritto di difesa ex art. 24 Costituzione e, dall'altra parte, evitare che tale risultato si raggiunga scaricando sul difensore civile il costo di tale servizio di giustizia, e ciò in violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 e 98 Costituzione e degli eventuali ulteriori parametri costituzionali di riferimento. All'uopo, una soluzione mediana che meglio potrebbe contemperare gli interessi in gioco potrebbe essere la seguente: lo Stato provvede al recupero delle maggiori somme liquidate in sentenza ed, in caso di esito positivo, sarà tenuto a riversarle al difensore: diversamente opinando, appare evidente come il funzionamento del sistema si poggi, in definitiva, su un'evidente sperequazione tra quanto lo Stato anticipa e quanto lo Stato poi potrà riscuotere ai sensi dell'art. 133 T. U. Spese Giustizia. In difetto, lo scrivente non crede che sia integralmente corretto definire tale sistema come patrocinio "a spese dello Stato". Gratuito patrocinio e distrazione spese[Torna su]
D'altronde – a riprova della circostanza che il sistema non funzioni – si rileva come, recentemente, la Corte di Cassazione, II sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 1988 del 29 gennaio 2020, ha sollevato la questione dei rapporti tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle spese in favore del difensore anticipatario. Di seguito uno stralcio di quanto leggesi in tale sentenza: " …Terminato il processo l'avvocato I. chiedeva al Tribunale di Napoli di liquidare il proprio compenso ai sensi dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002. Il Tribunale, con provvedimento del 6 ottobre 2014, rigettava l'istanza di liquidazione e contestualmente revocava l'ammissione provvisoria di P al beneficio del patrocinio, stante l'incompatibilità tra la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c., chiesta dall'avvocato I. nel ricorso introduttivo del processo, e il meccanismo del patrocinio a spese dello Stato dei non abbienti di cui agli artt. 74 e segg. d.p.r. 115/2002. …… L'unico motivo del ricorso denuncia "violazione di legge e/o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 ed, eventualmente, n. 5. dell'art. 14 della legge n. 533/1973, nonché dell'art. 136 e dei correlati artt. 74, comma 2, 82, 12, 131 e 133 del d.p.r. n. 115/2002 e dell'art. 93 c.p.c.": contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'eventuale richiesta di distrazione delle spese, che è esercizio di un diritto proprio del difensore, non può avere effetto paralizzante sul beneficio del patrocinio a spese dello Stato ove, come nel caso di specie, la parte ammessa al patrocinio non sia poi risultata vittoriosa; d'altro canto non può aversi distrazione ex art. 93 c.p.c. ove il giudice disponga la soccombenza o la compensazione delle spese di lite. Il motivo pone la questione dei rapporti tra l'istituto del patrocinio a spese dello Stato e quello della distrazione delle stesse in favore del difensore anticipatario, questione che non trova una soluzione univoca nella giurisprudenza di questa Corte. La Corte ha disposto la trasmissione del procedimento al Primo Presidente, per l'eventuale rimessione alle sezioni unite. Ora, è evidente che la richiesta di distrazione spese era, per così dire, funzionale a bypassare il dimidiamento dei compensi previsto dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato. Ebbene – al di là di quella che sarà la decisione della Corte di Cassazione sulla compatibilità o meno dei due istituti - è evidente come il problema vada risolto a monte, con una riforma dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato che elimini queste non più tollerabili differenze di trattamento. Avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania |
|