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Data: 11/02/2020 18:00:00 - Autore: Marco Sicolo Avv. Marco Sicolo - La liquidazione del patrimonio è un utile strumento giuridico a disposizione del debitore insolvente per uscire dalla situazione di sovraindebitamento e soddisfare, per quanto possibile, le pretese dei creditori.
Le procedure di composizione della crisi[Torna su]
La liquidazione del patrimonio comporta la vendita di tutti i beni del debitore (ad eccezione di quelli impignorabili e di quelli necessari al sostentamento suo e della sua famiglia) e la cessione dei suoi crediti. Si tratta di una misura rivolta a privati e piccoli imprenditori non soggetti a fallimento, destinata cioè a quelle particolari situazioni di indebitamento che non possono essere sottoposte alle consuete procedure concorsuali. In particolare, la liquidazione del patrimonio è una soluzione prevista dalla legge n. 3 del 2012 in alternativa all'accordo di composizione della crisi e al piano del consumatore, disciplinati dalla stessa legge. A differenza di tali rimedi, nella liquidazione del patrimonio non è previsto un piano di ristrutturazione del debito, ma solo la formazione dello stato passivo da parte del liquidatore e la conseguente vendita dei beni del debitore con distribuzione del ricavato tra i creditori. Come nelle altre procedure appena esposte, anche nella liquidazione del patrimonio interviene necessariamente un organismo di composizione della crisi (disciplinato dalla stessa legge, all'art. 15). La domanda per accedere alla procedura[Torna su]
Per accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, il debitore deve depositare apposita domanda presso il tribunale del luogo ove risiede o dove abbia la sua sede, chiedendo la liquidazione di tutti i suoi beni (art. 14-ter della l. 3/12). Al ricorso devono essere allegati, tra l'altro:
Deve essere, inoltre, allegata anche una relazione dell'organismo di composizione della crisi, da cui si evincano, tra l'altro, le cause dell'indebitamento e il giudizio sull'attendibilità della documentazione prodotta. Tale documentazione deve permettere di riscostruire adeguatamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, a pena di inammissibilità della domanda. L'avvio della procedura[Torna su]
A questo punto, il giudice, con decreto, nomina il liquidatore e dispone le necessarie forme di pubblicità del suo provvedimento, con l'annotazione presso il registro delle imprese e la trascrizione presso gli uffici della conservatoria. Al liquidatore, invece, spetta il compito di redigere l'inventario dei beni e di comunicare ai creditori la possibilità di partecipare alla liquidazione, attraverso l'invio, entro un termine stabilito, di apposita domanda da cui si evinca l'esistenza di eventuali cause di prelazione. I poteri del liquidatore[Torna su]
Nel corso della procedura, il liquidatore ha il potere di amministrare i beni e di procedere al recupero dei crediti del debitore e ad ogni altra azione tesa a conseguire la disponibilità dei beni rientranti nel patrimonio di quest'ultimo. Il liquidatore trasmette, altresì, al giudice un programma di liquidazione in cui sono indicati i vari passaggi e i tempi previsti della procedura. Egli redige, inoltre, lo stato passivo da comunicare ai debitori. Vendita dei beni e liquidazione del patrimonio[Torna su]
La liquidazione dei beni viene compiuta dal liquidatore attraverso procedure competitive (come disposto dall'art. 14-novies comma 2), al termine delle quali il giudice, verificata la conformità con quanto previsto nel programma sopra citato, provvede a svincolare le somme e a ordinare la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni, dichiarando chiusa la procedura. La richiesta di esdebitazione[Torna su]
A norma dell'art. 14-terdecies della legge in oggetto, il debitore può, al termine della procedura di liquidazione del patrimonio e in presenza di determinate condizioni, domandare l'esdebitazione, qualora non tutti i creditori risultino soddisfatti dalla distribuzione del ricavato delle vendite. L'esdebitazione va chiesta con ricorso da depositare entro un anno dalla chiusura della procedura di liquidazione e si conclude con decreto (reclamabile da parte dei creditori) con cui il giudice dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente. Sanzioni penali[Torna su]
Va ricordato, infine, che la legge (art. 16) punisce con la reclusione fino a due anni e la multa fino a 50.000 euro il debitore che produce documentazione contraffatta o alterata, oppure sottrae, occulta o distrugge i documenti relativi alla propria situazione debitoria o i documenti contabili, oppure omette l'indicazione di beni nell'inventario. Per approfondimenti leggi la nostra guida Sovraindebitamento: la legge salva suicidi |
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