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Data: 12/02/2020 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 5195/2020 (sotto allegata) la Corte di Cassazione ribadisce che lo stato d'indigenza non integra l'esimente dello stato di necessità perché non costituisce un pericolo attuale e inevitabile, soprattutto se, come nel caso di specie, l'occupazione illegittima di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si protrae per più di 5 anni, non sussiste alcuna situazione di emergenza, ci sono congiunti a cui chiedere ospitalità e c'è la possibilità di rivolgersi agli assistenti sociali. Va quindi respinto il ricorso dell'imputata condannata per danneggiamento e occupazione abusiva di immobile.
Occupazione abusiva di immobile e danneggiamento aggravato[Torna su]
La Corte d'Appello condanna l'imputata a quattro mesi di reclusione per occupazione di immobile e danneggiamento aggravato del portone di ingresso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e alla restituzione dell'immobile occupato abusivamente entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Mancata considerazione dello stato di necessità dell'occupante[Torna su]
Il difensore dell'imputata ricorre alla Corte di legittimità per contestare:
L'indigenza non è uno stato di necessità[Torna su]
La Cassazione con sentenza n.5195/2020 dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno ad esporre. Per quanto riguarda il motivo del ricorso con cui si contesta l'addebito del reato di danneggiamento la Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ritiene provata la responsabilità dell'imputata perché la manomissione del portone era finalizzata ad assicurare alla stessa e alla sua famiglia la fruizione dell'immobile. Inammissibile e irrilevante la congettura secondo cui è noto che "le occupazioni abusive sono gestite da veri e propri racket...che sanno di poter approfittare di disperati costretti ad occupare abitazioni pubbliche" ragion per cui l'imputata non avrebbe avuto la forza morale di chiedere a degli estranei di danneggiare una porta per poter entrare nell'abitazione. Non c'è prova infatti che legittimi a ritenere che la donna sia entrata nell'abitazione e la abbia occupata in seguito a un atto di vandalismo commesso da terzi ai danni del portone e che la stessa abbia sfruttato la situazione per entrare nell'appartamento. La situazione di emergenza emersa dalle prove testimonia piuttosto una logica consequenzialità tra il reato di danneggiamento, come previsto dall'art 635 c.p. ed occupazione abusiva dell'immobile da parte dell'imputata e del suo nucleo familiare. Per chi non ha casa c'è l'assistenza sociale[Torna su]
Manifestamente infondato il motivo del ricorso che verte sul mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità stante la durata quinquennale dell'occupazione, il difetto di una situazione di emergenza a supporto di una protratta condizione d'indigenza e la disponibilità di beneficiare di sistemazioni alternative presso i propri congiunti. Come già affermato: "la situazione di indigenza non è di per sé idonea a integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e della inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale." Leggi anche: Stato di necessità e occupazione abusiva di immobili. |
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