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Data: 14/02/2020 14:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Attenzione alla notifica via p.e.c. delle cartelle esattoriali: come emerso da un'importante pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (la numero 601/2020 qui sotto allegata) la stessa potrebbe non risultare regolare, con grande sollievo dei contribuenti.
Notifica Agenzia delle Entrate: la p.e.c. deve risultare dagli elenchi[Torna su]
Per la CTP è infatti fondamentale che l'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale proviene la notifica sia riportato negli elenchi ufficiali tenuti presso il Ministero della Giustizia, la Camera di Commercio o il sito del Concessionario e l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni previsto dal Codice del Consumo. Le garanzie per il contribuente[Torna su]
In caso contrario, del resto, il contribuente non avrebbe alcuna garanzia circa l'effettiva provenienza della notifica dall'Agenzia delle Entrate riscossione e verrebbero meno, pertanto, le tutele imposte per tutte le notifiche telematiche. Notifica Agenzia delle Entrate: la vicenda[Torna su]
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, che, tuttavia, non risultava iscritto in nessuno dei predetti elenchi ufficiali. La connessa relata depositata dall'ufficio non è pertanto risultata sufficiente per dimostrare di aver correttamente e tempestivamente notificato la cartella oggetto della lite. Per la CTR, quindi, questa non risulta regolarmente notificata. Trattandosi di una modalità di notifica utilizzata su tutto il territorio nazionale, tale sentenza è destinata a impattare notevolmente su un gran numero di notifiche.
Si ringrazia l'Avv. Gian Luca Proietti Toppi per la cortese segnalazione |
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