Data: 12/02/2020 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - Millantare è un verbo che indica il comportamento di chi, esagerando, si vanta di qualcosa che ha o finge, per vantarsi o per altro scopo, cose che non sono veritiere.

Ad esempio, si possono millantare ricchezze, meriti, conoscenze importanti e così via.

Millantare credito: il reato abrogato

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Nel nostro ordinamento giuridico il millantare, in particolare il millantare credito, può avere una specifica rilevanza penale.

Addirittura, fino a poco tempo fa, l'articolo 346 del codice penale, abrogato dalla legge numero 3/2019, riconduceva espressamente il millantato credito tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione.

Nel dettaglio, tale disposizione puniva con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 a 2.065 euro chi riceveva o faceva dare o promettere a sé o ad altri denaro o un'altra utilità come prezzo della propria mediazione verso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato che presta un pubblico servizio, millantando credito presso tale soggetto.

Se veniva utilizzato il pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare, la pena prevista era quella della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 a 3.098 euro.

Dal millantato credito al traffico di influenze illecite

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In ogni caso, il millantare credito presso un pubblico ufficiale è un comportamento che ancora oggi può assumere rilevanza penale, potendo essere ricondotto al reato di traffico di influenze illecite, che, tuttavia, rispetto al millantato credito richiede la volontà effettiva di utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale.

Millantare credito: l'art. 346-bis c.p.

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Tale fattispecie delittuosa, in particolare, è disciplinata dall'articolo 346-bis c.p., che punisce chi sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, al fine di farsi indebitamente dare o promettere, per sé o altri, denaro o altra utilità, "come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis", o "per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri", nonché "chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità".

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