|
Data: 13/02/2020 18:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione con la sentenza n. 3314/2020 (sotto allegata) rigetta il ricorso della Regione condannata in sede di merito, a restituire a un utente del servizio idrico, le somme da questa corrisposte, stante il mancato funzionamento dell'impianto di depurazione. Come affermato dalla Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 co. 2 della legge n. 36/1994 e dell'art. 155 co. 1 del d.lgs n. 152/2006 non sussiste obbligo di pagamento del corrispettivo per il servizio, se gli impianti di depurazione siano assenti o temporaneamente inattivo, poiché all'obbligo di pagamento non è ricollegabile alcuna prestazione.
Per l'utente se l'impianto non funziona nulla è dovuto[Torna su]
Il Tribunale di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace, conferma la condanna di un'azienda speciale a restituire a un utente le somme versate dalla stessa a titolo di corrispettivo per la depurazione delle acque, in relazione alla fornitura del servizio idrico, condannando, nel contempo la Regione Campania a tenere indenne l'azienda da quanto dovuto alla suddetta. La tesi dell'utente si fonda su una pronuncia con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli art. 14, co. 1, della legge n. 36/1994 e l'art. 155, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006 "nella parte in cui prevedevano che tale quota della tariffa del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi" visto che l'obbligo di pagamento non era ricollegabile ad alcuna prestazione. L'utente presentava a tal fine documentazione da cui si deduceva che l'impianto era "obsoleto e notoriamente non funzionante", da qui la ripetizione dell'indebito con condanna della Regione (a cui era stata estesa la domanda) e dell'azienda. Il ricorso in Cassazione della Regione[Torna su]
La Regione ricorre quindi in sede di legittimità contestando con il secondo motivo l'omessa valutazione da parte del Tribunale di un fatto decisivo ai fini del decidere relativo alla "rilevanza probatoria degli elementi relativi all'allaccio dell'utenza al sistema di depurazione rispetto al cattivo funzionamento dello stesso". In pratica la Regione fa presente che la sentenza della Consulta richiamata a sostegno della tesi dell'utente, in realtà "esclude la debenza della quota tariffaria riferita al servizio di depurazione quando manchino i relativi impianti o essi siano temporaneamente inattivi." Il Tribunale quindi avrebbe errato nell'omettere "il fatto decisivo per il giudizio rappresentato, per l'appunto, della distinzione fra inadeguato svolgimento della funzione (vale a dire l'ipotesi, al più, sussistente nel caso in esame) e inesistenza del servizio, da ritenersi integrata solo quando il sistema depurazione manchi del tutto o nessuna utenza sia allacciata ad esso." Con il quarto motivo invece contesta il fatto che il Tribunale abbia posto in capo alla Regione "l'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento del servizio di depurazione", mentre sarebbe spettato agli attori "provare la mancanza o il cattivo funzionamento del depuratore (…) , non potendo neppure fare riferimento al "fatto notorio", dovendo esso intendersi in senso rigoroso, come fatto acquisito alla conoscenza della collettività, con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile." Cassazione: se il depuratore non funziona all'utente spetta il rimborso[Torna su]
La Cassazione con sentenza n. 3314/2020 rigetta il ricorso della Regione perché infondato. La Corte respinge il motivo con cui la Regione stigmatizza il fatto che nel caso di specie l'insufficienza dell'impianto di depurazione non legittimerebbe la pretesa restitutoria. Parte attrice infatti avrebbe dedotto l'assoluta insufficienza e non la mera insufficienza dell'impianto di depurazione che il giudice di merito ha ritenuto sovrapponibile a quella di "temporanea inattività". "Invero, all'esito dell'intervento "caducatorio" della Corte costituzionale, ciò che ha reso indebita la richiesta di pagamento della tariffa per depurazione acque, nell'ambito del contratto di utenza relativo alla fruizione del servizio idrico, è, indifferentemente, la "mancanza" degli impianti di depurazione, ovvero la loro "temporanea inattività". Un'evenienza, quest'ultima, che nella sua ampia accezione include, evidentemente, non il solo "fermo" volontariamente disposto (qualunque ne sia la ragione), ma, appunto, l'assoluta inefficienza dell'impianto, e quindi la sua inidoneità al funzionamento. Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe ad una conclusione in contrasto con la "ratio" stessa della pronuncia del giudice delle leggi, come già individuata da questa Corte, che è quella di rimarcare il carattere indebito del pagamento "in caso di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile", qualunque esso sia, essendo, in tal caso "irragionevole, per mancanza della controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio." Inammissibile altresì il quarto motivo anche se si ipotizzasse la responsabilità della Regione in termini di responsabilità aquiliana e si ritenesse gravante su chi aziona la pretesa l'onere di dimostrare il non funzionamento dell'impianto, poiché comunque il Tribunale ha ritenuto provato il non funzionamento - nel senso di "assoluta inefficienza"dell'impianto di depurazione. Leggi anche Cassazione: non si paga la tariffa idrica se fogna e depuratore non sono allacciati |
|