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Data: 13/02/2020 15:30:00 - Autore: Filippo Pirisi Avv. Filippo Pirisi - Un curioso caso balzato agli onori della cronaca ha visto il Tribunale civile Sudcoreano condannare la The Festa, Società leader nell'organizzazione di eventi sportivi, al versamento di un indennizzo ed al rimborso del costo del ticket d'ingresso all'amichevole disputatasi nel luglio 2019 fra la Juventus e l'All Star Team coreana, poiché colpevole, a differenza di quanto pubblicizzato, dell'assenza in campo del calciatore portoghese Cristiano Ronaldo.
Il caso: Juve-All Star Team e l'assenza in campo di Ronaldo[Torna su]
Nell'occasione, infatti, il calciatore, su precisa indicazione dello staff medico della Società sportiva, era rimasto in panchina a causa di un affaticamento muscolare che ne aveva consigliato, in via precauzionale, il riposo assoluto. Si tratta di un precedente che se da un lato è certamente curioso dall'altro può rappresentare un argomento d'indubbio interesse nel confronto fra le dinamiche proprio del diritto civile e le prerogative tecniche in capo alle Società sportive. Quali sono, dunque, i confini fra il potere di controllo dell'organizzatore dell'evento sportivo, che inevitabilmente deve al meglio pubblicizzare tale evento, ed i diritti di libera scelta ed autodeterminazione della Società sportiva e degli atleti con essa contrattualizzati? Inquadramento soggettivo dell'organizzatore di eventi sportivi[Torna su]
Per prima cosa, bisogna partire dall'inquadramento soggettivo dell'organizzatore di eventi sportivi: è pacifico che egli vada definito come colui che, assumendosene ogni responsabilità, promuove l'evento sportivo. La prima, fondamentale, distinzione da compiere è se tale soggetto promotore sia un Ente facente capo al CONI e che, quindi, deve rispettarne le specifiche previsioni normative oppure se, come avvenuto nel caso coreano, sia un soggetto totalmente estraneo alla normativa sportiva e, quindi, avente mero rilievo civilistico. Concentrandosi, dunque, sulla seconda fattispecie, ci si deve riferire quindi alle sole norme ordinarie che prevedono in capo all'organizzatore sia la responsabilità contrattuale che, certamente, anche quella extracontrattuale. Considerato che i doveri, extracontrattuali, in capo all'organizzatore possono, in sintesi, racchiudersi all'interno delle macrocategorie del controllo sull'idoneità e la sicurezza degli impianti e dei luoghi pertinenziali e sull'adeguatezza delle misure di sicurezza, appare abbastanza condivisibile che la responsabilità di cui si parla abbia, piuttosto, natura contrattuale a causa della lamentata mancata o inesatta prestazione promessa verso i suoi fruitori. Pubblicità e pratiche commerciali[Torna su]
Per meglio inquadrare la vicenda nel suo insieme e nell'ottica del rapporto giuridico corrente fra il venditore dell'evento ed il suo fruitore, occorre richiamare anche i principi, riconosciuti a livello comunitario con il Codice del Consumo, relativi alla pubblicità ed alle pratiche commerciali. La ratio in materia è molto chiara e prevede che siano sanzionabili tutte quelle pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale e tali da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore. Il tutto con la precisazione che, giurisprudenza alla mano, per diligenza professionale s'intende il normale grado di competenza che ragionevolmente i consumatori si aspettano da un professionista nel suo settore di attività e che, invece, per pratica ingannevole s'intende quella pratica che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, che induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore riguardo ad uno o più degli elementi essenziali del prodotto. In quest'ottica, certamente, non può, però, allo stesso tempo non ricoprire un ruolo centrale anche quanto previsto dall'art. 10 (in particolare al comma VI) del Contratto Collettivo di lavoro dei calciatori professionisti relativamente alla libera scelta e al potere direttivo dell'allenatore il quale, proprio in materia di responsabilità, è stato brillantemente definitivo come colui al quale è demandato in esclusiva il potere direttivo e di controllo su ogni aspetto tecnico sportivo e su ogni scelta o decisione sui calciatori da schierare in campo (Cantamessa, Lineamenti di diritto sportivo, Giuffrè). Infatti è fondamentale ricordare che, in tema di lavoro sportivo, il rapporto che lega la Società all'atleta è di natura subordinata, come da apposita previsione e disciplina sancita dalla Legge n. 91/1981. Ma quindi, tutto ciò considerato, come porsi davanti alla vicenda in cui un organizzatore di eventi sportivi pubblicizza la manifestazione (anche) grazie all'immagine di un preciso calciatore quando, per una legittima scelta tecnica - e clinica - lo stesso non prende parte alla partita? E come considerare la sua posizione in virtù del fatto che non ha alcun potere d'ingerenza nella scelta dei calciatori da utilizzare? Come bilanciare, quindi, il diritto del fruitore dell'evento di godere della presenza del calciatore pubblicizzato con quello della Società calcistica e del calciatore stesso di tutelare l'integrità fisica? Teoria oggettiva della responsabilità contrattuale[Torna su]
Il primo spunto di riflessione riguarda, certamente, la teoria oggettiva della responsabilità contrattuale che, sebbene ritenuta condivisibile da parte della dottrina, com'è noto, se portata all'estremo, può comportare conseguenze certamente eccessive per la parte ipoteticamente debitrice. Sul punto, infatti, dottrina e giurisprudenza hanno prodotto uno scivolo di responsabilità nei casi in cui la prestazione, ancorché promessa, debba considerarsi inesigibile se richiede uno sforzo superiore alla normale aspettativa, con la conseguenza che, traslando la teoria al caso pratico, se il calciatore è costretto a rinunciare alla partita per un inconveniente fisico, non possono certamente pretendersi un suo impegno sproporzionato o l'assunzione di rischi non giustificati. In questo contesto, quindi, è da chiedersi quale sia il quid che, effettivamente e concretamente, sia promesso dall'organizzatore dell'evento, ovvero se egli abbia, in qualche maniera, garantito una prestazione specifica dello sportivo -soggetto terzo ed estraneo al rapporto con il fruitore-, il tutto sempre facendo chiaro riferimento alle regole sullo sfruttamento dell'immagine dei calciatori professionisti che, com'è noto, possono o meno essere devoluti alla Società sportiva. Il riferimento normativo automatico è quindi quello, tipico delle obbligazioni di mezzi e non di risultato, all'art. 1318 c.c. secondo cui, colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, è tenuto ad indennizzare l'altro contraente. La ratio della norma è fin troppo chiara, essendo orientata a contemperare due differenti esigenze, ovvero, in primo luogo, quella del soggetto cui la promessa è rivolta e che vi ha confidato e che, quindi, merita l'indennizzo, ma anche, sebbene in secondo luogo, quella del soggetto terzo che, essendo estraneo alla promessa, non può esservi costretto o che, se anche lo fosse, ne risponderebbe direttamente solo verso il soggetto agente ma non verso il beneficiario della promessa medesima. Infatti, in ossequio al principio secondo cui il contratto non può produrre effetti rispetto ai terzi ad esso estranei, allo stesso tempo deve accettarsi l'idea che tali terzi, così come non possano trarre vantaggi non possano, però, neanche, subire oneri. Va da sé, dunque, che se due parti, fra loro contraendo, prevedono di ottenere un quid da un terzo, nessun obbligo possa imputarsi a tale terzo che, come detto, è estraneo all'accordo, con la ovvia conseguenza che sarà colui che ha promesso la prestazione del suddetto terzo ad assumere una posizione di garanzia, e quindi assumendosi l'eventuale onere d'indennizzo, verso colui al quale la promessa è stata fatta, a nulla rilevando la posizione del terzo. La teoria della dichiarazione[Torna su]
La trattazione, però, non può concludersi se non anche alla luce di un ulteriore spunto di riflessione che trova fonte nella cosiddetta "teoria della dichiarazione" in quanto, tenendo a mente il preciso caso di partenza, è anche da comprendere se il promotore dell'evento abbia pubblicizzato la (sola) partecipazione della Juventus o, in particolare, (anche) una precisa prestazione del calciatore. Infatti, sempre richiamata la suddetta teoria, a nulla rileverebbe il fatto che il fruitore avesse acquistato il ticket d'ingresso con l'intimo desiderio di vedere giocare Ronaldo, avendo egli, contrattualmente, acquistato un ticket d'ingresso per veder giocare la squadra Juventus, circostanza che, essa si, si è comunque certamente realizzata. Il tutto poiché, in altre parole, ciò che rileva nella dinamica contrattuale non può essere la volontà interiore rispetto a quella esteriorizzata, poiché la prima risulta del tutto impossibile da percepirsi con la dovuta certezza a fronte, invece, del fatto che il contratto deve avere una rilevanza di natura sociale ed economica apprezzabile dall'ordinamento nel momento in cui viene esteriorizzata in maniera oggettiva, a nulla rilevando l'eventualmente diversa interiorizzazione della volontà soggettiva. Il diritto all'indennizzo dello spettatore insoddisfatto[Torna su]
In conclusione, dunque, avuto riguardo e richiamo alla disciplina sulla libera contrattazione fra organizzatore di eventi sportivi e Società sportive, alla disciplina specifica delle prerogative tipiche della materia, alla disciplina promozionale del suddetto evento ed ai possibili profili di responsabilità, il discrimine perché possa aversi il diritto all'indennizzo del fruitore insoddisfatto risiederà, esclusivamente, nella circostanza che all'interno della prestazione promessa vi fosse, specificatamente, la promessa anche di una sub-prestazione che rappresentasse condizione oggettiva ed essenziale perché l'acquirente acquistasse il ticket d'ingresso. In caso contrario, infatti, sarà certamente fatto salvo il diritto-dovere della Società sportiva, e nello specifico del suo allenatore, di compiere liberamente le scelte - sportive, ed aziendali - ritenute più convenienti.
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