Data: 14/02/2020 22:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nella giornata di ieri, 13 Febbraio 2020, il Consiglio dei Ministri riunitosi a Palazzo Chigi ha approvato, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, la riforma del processo penale: il disegno di legge (sotto allegato) prevede deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

Ok alla riforma del processo penale, nonostante le tensioni

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Il testo interviene con specifiche previsioni di delega relative alla riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di delega, con una finalit� di semplificazione e di aumento della celerit� del procedimento.
Il risultato � stato raggiunto nonostante le tensioni tra i partiti, in particolare Italia Viva, che hanno alimentato il dibattito intorno alla riforma Bonafede e al c.d. Lodo Conte-bis pensato per la prescrizione.
Dopo la bocciatura della proposta dell'on. Lucia Annibali, che aveva proposto di inserire nel decreto Milleproroghe il rinvio di un anno della riforma della prescrizione, Italia Viva ha ribadito la sua contrariet� al "Lodo Conte". Nel dettaglio, le ministre IV Teresa Bellanova ed Elena Bonetti hanno manifestato l'intenzione di non partecipare al vertice dell'Esecutivo per ribadire la distanza nei confronti delle proposte ritenute incostituzionali.
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Un'intenzione che non ha mancato di provocare la reazione del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che ha ammonito il partito guidato da Matteo Renzi che si � spinto addirittura a minacciare una mozione di sfiducia nei confronti del Ministro Bonafede.
"Qui i ricatti non sono accettati, cos� come penso di non farne io. Non si pu� pensare di votare un provvedimento con le opposizioni. Credo che Iv debba darci un chiarimento, non al sottoscritto ma agli italiani" ha dichiarato il premier ribadendo che "Il non sedersi al tavolo quando si ha un incarico istituzionale non sarebbe un fatto da trascurare, lo riterrei ingiustificabile".
L'approvazione del Lodo Conte-bis, ovvero delle novit� che modificheranno la riforma Bonafede, non era prevista per il Consiglio dei Ministri di ieri, ma l'accordo raggiunto nei giorni scorsi ha trovato la sua conferma nonostante Italia Viva abbia disertato l'incontro, come preannunciato.
"Purtroppo devo prendere atto che Italia Viva si � mantenuta in una posizione iniziale da cui non si � mai scostata, ritenendo di essere depositari della verit�. Ma una verit� di cui � depositaria una sola forza politica non esiste, esiste invece una mediazione. Ringrazio quindi le altre forze politiche e il ministro Bonafede che si sono resi disponibili a questa soluzione", ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.
"Mi spiace - ha poi aggiunto - che Italia viva non abbia voluto dare il proprio contributo a questo risultato. Credo che per una forza politica sia sempre una sconfitta non sedersi a un tavolo, rinunciare a lavorare insieme ai propri compagni di viaggio per il bene del Paese". "Un ministro - ha concluso il premier - ha sempre la responsabilit� e il dovere di partecipare a un Cdm, � qui che si discute e si prendono le decisioni".

Riforma processo penale: bozza ridotta

Nonostante le forti discussioni, la versione della riforma arrivata in Consiglio dei Ministri dovrebbe � piuttosto ridotta rispetto alle bozze circolate inizialmente. Si tratta di 14 articoli, anzich� dei 35 della versione precedente.
Grande assente la parte inerente la riforma della magistratura, le novit� inerenti le toghe in politica e quelle inerenti la composizione e le modalit� di elezione del CSM. Si pensa all'ipotesi di uno "spacchettamento", pertanto le parti escluse dall'analisi del Consiglio dei Ministri potrebbero trovare spazio in distinti provvedimenti.

Accelerazione processi

"Abbiamo posto le basi perch� il processo penale duri meno, sia pi� rapido, e l'abbiamo fatto con un poderoso sforzo" ha preannunciato il ministro Bonafede. Il Ministro Bonafede, in materia di tempistiche processuali, descrive un "ambizioso progetto che riteniamo di poter raggiungere grazie agli investimenti". La riduzione dei tempi Per i processi penali di competenza del giudice monocratico si punta a una durata massima di 4 anni per tutti i gradi di giudizio, nel dettaglio: 1 anno per il primo grado, 2 anni per il secondo grado e 1 anno per il giudizio in Cassazione.
Previste anche norme volte a ridurre il numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con criteri pi� stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico ministero e il giudice dell'udienza preliminare devono attenersi per l'esercizio dell'azione penale o l'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio.
Si introduce anche la valutazione del giudice in merito alla eventuale retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilit� degli atti di indagine effettuati a termini gi� scaduti.

Durata indagini preliminari

La delega ridefinisce la durata delle indagini preliminari individuando tre termini di durata, legati alla gravit� del reato su cui si indaga.
I termini saranno di sei mesi per i reati meno gravi, di un anno per quelli ordinari e di diciotto mesi per i reati di maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura terroristica o definibili di particolare complessit� per il numero di imputati o di capi di imputazione. La durata sar� prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Discovery degli atti

Scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sar� tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. Decorso tale termine, il p.m. sar� tenuto a notificare all'indagato la fine delle indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi, notificando senza ritardo all'indagato o alla parte offesa che abbia dichiarato di volere esserne informata, avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate e della sua facolt� di prenderne visione ed estrarne copia. Sar� quindi facolt� delle parti richiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione.

Illecito disciplinare P.M.

Il mancato rispetto dei termini massimi sopra individuati potr� integrare un illecito disciplinare a carico del Pubblico Ministero qualora il fatto sia dovuto a dolo o negligenza, cos� come l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

Realt� criminale e territoriale

Si prevede che, nello stilare il programma organizzativo della Procura della Repubblica, il Procuratore indichi i criteri di priorit� nell'esercizio dell'azione penale, da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, sulla base della specifica realt� criminale e territoriale e delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche a disposizione dell'ufficio.

Processo penale telematico

Il Ministro Bonafede ha posto l'accento sugli investimenti per la digitalizzazione che consentiranno, nel 2020, di implementare il processo penale telematico. In primis, si punta a prevedere che, nei procedimenti penali di ogni ordine e grado, il deposito di atti e documenti possa essere effettuato anche con modalit� telematiche. Anche le notificazioni a persona diversa dall'imputato potranno avvenire in modalit� telematica e con soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata
Particolare rilevanza riveste la previsione secondo cui tutte le notifiche successive alla prima, che comunque dovr� essere necessariamente effettuata all'imputato, potranno essere effettuate al difensore anche per via telematica.

Incentivati patteggiamento e rito abbreviato

Una corsia preferenziale viene riservata ai procedimenti penale. Da un lato si prevede l'estensione della possibilit� di ricorrere al patteggiamento in tutte le ipotesi di reato alle quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, rispetto agli attuali cinque. Tale previsione viene riequilibrata da un ampliamento dell'elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento.
Incentivato anche il ricorso al giudizio abbreviato condizionato. Ulteriori interventi ricadono sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.

Procedimento monocratico in appello

Il Ministro Bonafede ha chiarito che su tutti i processi su cui � previsto il rito monocratico in primo grado anche l'appello sar� monocratico. Ancora, dal testo emerge che il difensore potr� impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza.
Si introducono anche diversi casi di inappellabilit�: non saranno, appellabili, ad esempio, le sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilit� e le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, commi 2 e 3, 590-sexies e 604-bis, comma 1, del codice penale.

Giudici onorari nel settore penale

Per la velocizzazione dei processi in corso, si estende la possibilit� di impiegare i giudici onorari ausiliari, che oggi hanno la possibilit� di esercitare soltanto la funzione di integrare il collegio nel settore civile, anche al settore penale, e si prevede un aumento dell'organico dei giudici onorari ausiliari di 500 unit�, dagli odierni 350 a 850. Inoltre, si autorizza l'assunzione, con contratto a tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unit� di personale amministrativo.

Lodo Conte-bis

Infine, in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo grado fino alla data di esecutivit� della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilit� o ne dichiara la nullit� ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di procedura.
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