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Data: 24/02/2020 22:00:00 - Autore: Laura Muscolino di Laura Muscolino - La Corte di Cassazione ha ribadito il diritto del minore di essere ascoltato anche nei procedimenti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale (cfr. Cass. n. 1785/2020).
L'ascolto del minore nella convenzione sui diritti del fanciullo[Torna su]
L'art. 12 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con L. n. 176/91, statuisce: il diritto del bambino capace di discernimento di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda; conseguentemente, il diritto a che il suo contributo sia oggetto di adeguata ponderazione, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del fanciullo. Al c. 2, la medesima Convenzione impegna gli Stati parte a garantire al minore la possibilità di essere ascoltato, in particolare in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne. Il medesimo adempimento è posto, dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo (Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei minori), a carico dell'autorità giudiziaria nei procedimenti che riguardano un minore (lett. b: "nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente […] a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore", consentirgli di esprimere la propria opinione e -da ultimo, lett. c-, tenerla in debito conto), nonché dall'art. 315-bis c.c., c. 3, introdotto dalla L. 219/2012 per il minore che abbia compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore, purché capace di discernimento, ed infine dagli artt. 336-bis (procedimenti nell'ambito dei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano il minore) e 337-octies c.c. (provvedimenti inerenti alla prole nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio), entrambi inseriti dal d. lgs. 154/13. Diritto di ascolto del minore: la giurisprudenza della Cassazione[Torna su]
Ripetutamente la Corte di Cassazione è intervenuta per sancire l'ineludibilità di tale audizione, elemento di primaria importanza nella valutazione dell'interesse del minore, nell'ambito dei procedimenti di: - affidamento del minore (Cass. n. 6129 del 26/03/2015; da ultimo, sez. 1, ordinanza n. 12018 del 07/05/2019), compresi quelli di revisione delle condizioni di separazione dei coniugi: il giudice di legittimità riteneva non idonee ad assolvere all'obbligo di audizione del minore la semplice acquisizione al fascicolo processuale delle relazioni di soggetti che in passato hanno avuto modo di esaminarlo (come gli assistenti sociali). Corrette modalità di espletamento dell'audizione erano all'opposto individuate: nell'esame diretto ad opera del giudice, ovvero nell'incarico conferito ad esperti sulla base di apposita delega. Si riteneva vieppiù che l'ascolto del minore non comportasse alcun obbligo per il giudicante di conformarsi alle preferenze da questo esternate in ordine al modo di gestire la propria esistenza, potendo la valutazione complessiva del suo superiore interesse condurre a discostarsi da esse; in tale ultima occorrenza, doverosa si configurava una giustificazione della decisione contrastante con le dichiarazioni del minore, la quale puntualmente avrebbe dovuto soffermarsi su due aspetti: l'effettiva capacità di discernimento, anche eventualmente minata dall'intensità dei contrasti tra i genitori, per l'influenza o condizionamento della volontà espressa nell'audizione; il preminente interesse del minore. - sottrazione internazionale (Cass. n. 10784 del 17/04/2019; n. 17201 del 11/08/2011): sottolineando come in tal caso la procedura diveniva finalizzata, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, e doveva essere esclusa solo allorquando gravi ragioni ostavano al suo esperimento, rendendola dannosa per il minore altresì in considerazione del suo livello di maturità. Precisava la Corte che una motivazione genericamente riferita all'immaturità e presumibile influenzabilità e non genuinità delle dichiarazioni per la presenza del genitore di riferimento, doveva ritenersi del tutto insufficiente; non diversamente, il mero riferimento al dato anagrafico -la data di nascita del minore. Questo il significato da attribuirsi all'art. 7, c. 3, L. 64/94 (di esecuzione e di autorizzazione alla ratifica della convenzione de L'Aja, 25 ottobre 1980), per il quale il Tribunale decide sentito il minore "se del caso". Protezione internazionale e diritto di ascolto del minore[Torna su]
Con provvedimento della prima sezione (ordinanza n. 1785/2020 sotto allegata), gli Ermellini fanno emergere la necessità dell'audizione del minore richiedente che abbia compiuto i dodici anni anche nei procedimenti di protezione internazionale, a meno che non vi siano particolari ragioni, da indicarsi specificamente, che lo sconsiglino. Il ricorso in Cassazione veniva proposto dal tutore del minore non accompagnato, K.D.; lo stesso, ottenuto il permesso di soggiorno e attivatosi presso la Commissione territoriale per ricevere ulteriori forme di protezione internazionale, era destinatario di un provvedimento di diniego, impugnato dinanzi al Tribunale di Bari il quale con decreto rigettava la domanda. Ciò che il richiedente denunciava era la violazione del combinato disposto degli artt. 12 della Convenzione di New York e 6 di quella di Strasburgo in materia di ascolto del minore: nonostante la richiesta di parte, il minore, presente in udienza, non era stato ascoltato direttamente dal Tribunale, il quale si era invece pronunciato sulla base dei verbali delle dichiarazioni rese alla Commissione, ritenendole da un lato esaustive nell'esposizione delle ragioni per le quali si domandava la protezione e dall'altro lato contraddittorie e incongruenti circa la città di provenienza del minore e le ragioni della sua fuga dal Mali. In accoglimento del motivo di ricorso, la Corte esponeva il principio anzidetto, richiamando l'art. 12 della Convenzione di New York e le proprie precedenti pronunce (cfr. nn. 12018 del 07/05/2019; 6129 del 26/03/2015; 10784 del 17/04/2019): non diversamente dalle materie affrontate in precedenza, anche nei procedimenti in tema di protezione internazionale il minore va sempre ascoltato quando abbia compiuto i dodici anni e quando abbia un'età inferiore ma sia dotato di discernimento; l'audizione realizza il diritto del minore all'informazione e all'espressione del proprio sentire e va omessa solo quando sconsigliabile in quanto dannosa, valutazione da effettuarsi in relazione al grado di maturità del minore. |
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