Data: 26/02/2020 23:00:00 - Autore: Floriana Baldino

Avv. Floriana Baldino – Più volte abbiamo parlato della grave crisi economica italiana, e non solo, che vede coinvolte e travolte, in procedure esecutive, in maniera sempre più consistente, le famiglie italiane che subiscono il pignoramento della loro stessa abitazione. Prima la crisi economica travolgeva per lo più piccoli e medi imprenditori. Oggi invece vengono coinvolti, in questa grave crisi di liquidità, molti "consumatori", ovvero "quel debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta" (legge 3/2012 art. 6, c 2, l. b).

La legge salva-suicidi

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Si sta registrando infatti, e purtroppo, negli ultimi anni, un incremento di "consumatori" che hanno perso il lavoro e non sono più riusciti a pagare il mutuo sottoscritto per l'acquisto dell'immobile stesso, per gravi eventi sopravvenuti, spesso malattia o separazioni, altri ancora perché inconsapevolmente avevano sottoscritto un mutuo a tasso variabile, ma a distanza di anni la loro rata era, di fatto, divenuta insostenibile.

Oggi ai "consumatori" sovraindebitati, ma anche ai piccoli e medi imprenditori non fallibili, la legge 3/2012, più nota come legge "salva suicidi", tende una mano ed offre una seconda chance.

Si è molto parlato di questa legge e dei differenti orientamenti dei vari Tribunali, dapprima molto rigidi nell'interpretazione della norma stessa, ed oggi molto più favorevoli nel riconoscere al consumatore, e/o piccolo e medio imprenditore, il fresh start.

Liquidazione senza patrimonio

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Oggi tratteremo un caso particolare di omologa di una proposta di liquidazione del patrimonio "senza patrimonio da liquidare".

Un decreto innovativo, nel suo genere, ovvero di apertura di una liquidazione in assenza di beni immobili da vendere, in sostanza una procedura aperta solo con la retribuzione del consumatore.

Il decreto (sotto allegato) arriva dal Tribunale di Busto Arsizio (giudice dott.ssa Tosi) che già più volte si è mostrato sensibile alla grave crisi economica in cui i consumatori si trovano e da sempre innovativo nell'emissione dei suoi decreti di omologa nelle procedure della crisi del sovraindebitamento, falcidiando addirittura per primo, nel 2015, il debito con lo Stato (v. Tagliare il debito con Equitalia? Adesso si può e Liquidazione del patrimonio e sovraindebitamento).

Incapacità di pagare il mutuo dopo la separazione

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La vicenda ha per protagonista un padre di famiglia che, a causa di una separazione coniugale e con uno stipendio di 1.300 euro mensili, su cui gravavano già una cessione del quinto e delle rate per finanziamenti di credito al consumo, contratte in data antecedente, dopo la separazione non è più riuscito a pagare.

Questo, solo dopo la sua separazione, considerando che, a seguito della stessa, sulla retribuzione del ricorrente gravava un'ulteriore contrazione della disponibilità, per il mantenimento riconosciuto alla figlia nonchè il costo dell'affitto per un nuovo appartamento.

Il ricorrente alla data dell'apertura di liquidazione del patrimonio, aveva ancora un residuo debito di oltre 50mila euro.

La proposta di liquidazione

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A fronte di tutti i debiti come sopra descritti, ed in assenza di un patrimonio da liquidare, eccetto l'automobile che comunque l'istante chiedeva di non porre in liquidazione, il ricorrente formulava la sua proposta di liquidazione mettendo a disposizione della medesima procedura 300,00 euro mensili, per i successivi anni 4, chiedendo la falcidia di tutti i debiti contratti sino ad allora, ivi compresa la cessione del quinto.

Liquidazione del patrimonio solo con lo stipendio

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Il Giudice, letti gli atti e tutti i documenti di causa, disponeva che: "il trattamento retributivo percepito dal debitore deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione…la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale. Come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, c. 1, sia dell'art. 7 c. II lett. a)richiamato dall'art. 14 ter L. 3/2012…si tratta di una procedura universale che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della par condicio creditorum in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore non ancora venuto ad esistenza, ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio, non potranno che subire l'effetto della falcidia".

Libero da tutti i debiti

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Oggi il consumatore potrà quindi godere della falcidia di tutti i debiti contratti in data antecedente alla separazione, ed al termine dei 4 anni, necessari per chiudere un procedimento di liquidazione del patrimonio, potrà giovare dell'effetto esdebitatorio che questa legge prevede.


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