Data: 16/02/2020 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 3659/2020 (sotto allegata) la Cassazione riconosce al padre che ha continuato a versare il mantenimento per le figlie dopo la laurea e le nozze di entrambe, il diritto a ottenere le somme indebitamente corrisposte alla moglie. Non rileva che il padre si sia attivato tardi, l'unico caso in cui le somme non possono essere restituite si ha quando le stesse siano state impiegate per il mero obbligo alimentare, insussistente nel caso di specie, visto che le figlie hanno continuato a beneficiare dell'aiuto paterno anche dopo la raggiunta autosufficienza.

Restituzione mantenimento versato per le figlie ormai grandi

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Il Tribunale, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pone a carico dell'ex marito l'obbligo di corrispondere 600 mila lire al mese per le due figlie, nate rispettivamente nel 1968 e nel 1970. Nel 1991 il Tribunale dispone l'aumento del contributo a 800 mila lire al mese.

Nel corso degli anni le figlie si laureano e contraggono matrimonio rispettivamente nel 1994 e nel 1998. Per il padre quindi, da questo momento, l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie viene meno.Nel 2006 tuttavia il padre si vede notificare un atto di precetto in cui gli viene richiesto il pagamento dei contributi per il mantenimento per un importo di 36. 910,10 euro relativi agli ultimi cinque anni. Da qui la richiesta restitutoria di quanto pagato e la condanna al risarcimento per appropriazione indebita delle somme non dovute.

Il Tribunale rigetta la domanda restitutoria, ma accoglie quella con cui si chiede alla ex moglie di risarcire l'ex marito per danno patrimoniale. La Corte d'appello invece rigetta la domanda di restituzione e accoglie quella finalizzata ad eliminare la condanna al risarcimento del danno, perché le somme sono state percepite in virtù di un titolo giudiziale e perché il danno è riconducibile solo all'inerzia del padre, che doveva attivarsi prima per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio relative al mantenimento delle figlie. Per il giudice di seconde cure la domanda restitutoria è priva di fondamento poiché l'obbligo contributivo del padre è venuto meno solo in virtù del provvedimento del 2 maggio 2007.

Mantenimento non dovuto dopo le nozze delle figlie

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Il padre ricorre in sede di legittimità lamentando l'indebito pagamento del contributo al mantenimento delle figlie, stante la cessazione del vincolo con le stesse dopo le nozze contratte dalle stesse rispettivamente nel 1994 e nel 1998.

Vanno restituite al padre le somme versate alle figlie ormai autosufficienti

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La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d'Appello per statuire anche sulle spese.

In effetti il motivo del ricorso con cui il padre fa presente la cessazione del vincolo e dell'obbligo del mantenimento con le nozze delle figli è fondato, non condividendo la soluzione e il ragionamento della Corte d'Appello. "Nella specie, risulta dalla sentenza impugnata ed è incontestato tra le parti che le figlie si sposarono nel 1994 e 1998, raggiungendo la definitiva indipendenza economica. E' questa una circostanza non secondaria ma decisiva che giustifica il venir meno dell'obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento e del diritto della ex moglie a riceve il contributo per le figlie maggiorenni e indipendenti economicamente."

Gli Ermellini rilevano inoltre che le due figlie prima delle nozze hanno conseguito la laurea, condizione che, in base all'accordo raggiunto in sede di divorzio, avrebbe dovuto far venire meno l'obbligo al mantenimento da parte del padre. Non rileva inoltre che costui abbia introdotto il procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio solo più tardi per ottenere il riconoscimento delle mutate condizioni e per essere esonerato da futuri pagamenti. L'azione restitutoria di cui all'art. 2033 c.c. può infatti essere applicata "a tutte le ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa."

Come già chiarito in altre circostanze "l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente per un periodo in cui era noto il rischio restitutorio."

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