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Data: 17/02/2020 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Due vicende processuali, in cui gli Ermellini negano il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La Cassazione n. 5774/2020 (sotto allegata) mette in evidenza che la causa di esclusione non è riconoscibile se il mancato versamento non è occasionale, ma perdura per lungo tempo. La Cassazione n. 5765/2020 (sotto allegata) stabilisce altresì che il riconoscimento della causa di esclusione della responsabilità richiede una valutazione complessa di tutti i fattori, come la gravità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno arrecato.
Omesso mantenimento figli per alcuni mesi[Torna su]
Nella prima vicenda processuale la Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado e dichiara l'imputato non punibile per il reato di cui all'art. 570 c.p. comma 2 per l'omesso versamento del contributo al mantenimento di 300 euro mensili e del 50% delle spese straordinarie dovute per i figli minori. Dall'istruttoria è emersa la saltuarietà degli inadempimenti, limitati ad alcuni mesi e dovuti alle difficoltà economiche che il soggetto obbligato attraversando a causa d attività commerciali avviate e non andate a buon fine. I fatti di causa pertanto devono ritenersi di particolare tenuità. Il Procuratore Generale ricorre contro la sentenza assolutoria ritenendo erronea l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. L'imputato nel corso di 38 mesi ha versato solo 8 mensilità, ha corrisposto una somma ridotta per 6 mesi ed è stato inadempiente in relazione alle altre scadenze, comprese le spese straordinarie. Tenuità del fatto esclusa se l'obbligo contributivo non è occasionale[Torna su]
Con la sentenza n. 5774/2020 la Cassazione accoglie il ricorso del procuratore e annulla il provvedimento con rinvio ad altra sezione della Corte per un nuovo giudizio. Per gli Ermellini la Corte d'Appello è giunta a riconoscere la tenuità del fatto e la non punibilità dell'imputato senza fornire un'adeguata motivazione. La Corte ha infatti fatto un mero riferimento ad un "inadempimento saltuario e limitato a pochi mesi e a generiche difficoltà economiche" dell'imputato. Nelle due sentenze precedenti invece è stato messo in evidenza che il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento si riferisse in realtà a 38 mesi. Di tutti questi mesi infatti l'imputato ha versato ai figli quanto stabilito dal giudice solo per 8 mensilità, in altre 6 occasioni ha versato un importo ridotto e nei residui 24 è risultato del tutto inadempiente. La Corte inoltre non ha preso in considerazione il principio secondo cui: " la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. è sì applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità; e la modesta entità del contenuto dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione." Interesse ai bisogni della famiglia e accollo mutuo[Torna su]
Nella seconda vicenda processuale invece la Corte d'appello conferma la sentenza di primo grado condannando l'imputato alla pena di due mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di cui all'art. 570 comma 2 c.p. L'imputato però ricorre in Cassazione mettendo in evidenza che:
Giudizio tenuità del fatto deve tenere conto di tutti gli aspetti della vicenda[Torna su]
Con la sentenza n. 5765/2020 la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato dall'imputato precisando che, affinché possa configurarsi la causa di esclusione di responsabilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo che ne consegue. In questo caso la Corte d'Appello ha adeguatamente motivato la ragione che l'ha portata a non riconoscere la causa di esclusione della punibilità in quanto ha rimarcato in senso negativo le modalità e la gravità della condotta dell'imputato, protrattosi per ben otto anni. |
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