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Data: 17/02/2020 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - La cooptazione è un metodo, non democratico, di scelta dei membri di un organo collegiale da parte di coloro che fanno già parte del medesimo organo o di un collegio ristretto costituito al suo interno.
Cooptazione: etimologia[Torna su]
Il termine cooptazione deriva dal latino cooptare, composto dai termini cum. che significa "con", e optare, che significa "scegliere". Cooptazione: significato giuridico[Torna su]
Il significato di cooptazione, quindi, è soprattutto di carattere giuridico ed è applicato in svariati ambiti. Ad esempio, l'articolo 2386 del codice civile prevede la possibilità di ricorrere alla cooptazione allorquando vengano a cessare alcuni dei componenti del consiglio di amministrazione ma rimanga in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea. In tale ipotesi, sono i consiglieri superstiti a nominare quelli necessari per tornare a raggiungere il numero richiesto. Se, invece, viene meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, sarà quest'ultima a provvedere alle nuove nomine e non si potrà ricorrere alla cooptazione. Cooptazione consigliere associazione[Torna su]
La cooptazione, inoltre, è molto spesso prevista dagli statuti delle associazioni per porre rimedio alla mancanza del numero minimo dei consiglieri. Anche in tal caso, ma solo se è lo statuto a prevederlo, i consiglieri mancanti possono essere nominati da quelli già eletti. Se lo statuto nulla dice, occorre rimettere la nomina all'assemblea. Verbale assemblea ratifica cooptazione[Torna su]
In ogni caso, specie nelle situazioni di urgenza, anche nel silenzio dello statuto è ammessa la nomina del consigliere per cooptazione con conseguente ratifica da parte dell'assemblea, appositamente convocata. |
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