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Data: 17/02/2020 15:00:00 - Autore: Laura Muscolino di Laura Muscolino - Il fruitore del contratto di somministrazione di energia elettrica, normalmente diligente ed attento ai propri consumi, può trovarsi in difficoltà a fronte della richiesta, da parte della società erogatrice del servizio, di esborsi che egli ritiene non riconducibili alle proprie abitudini di vita o alla propria attività. La Corte di Cassazione in due recenti pronunce (sez. VI - III, ordinanza n. 297/2020 e sez. 3, ordinanza n. 13605/2019) chiarisce la posizione nella quale lo stesso può venire a trovarsi qualora, a seguito di ingiunzione di pagamento, voglia far accertare giudizialmente, in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., la non debenza delle somme richieste e la riconducibilità del sovraconsumo al difetto del contatore o all'utilizzo non autorizzato dell'impianto da parte di terzi, ribadendo il proprio orientamento giù enunciato relativamente alle ipotesi di consumo anomalo ed eccedente le esigenze ordinarie dell'utente nel contratto di somministrazione di utenza idrica (sez. III, sentenza n. 13193/11 e, da ultimo, sez. III, ordinanza n. 19154/18).
Malfunzionamento del contatore[Torna su]
Riguardo all'onere della prova in subiecta materia, la Corte afferma la necessaria applicazione del principio di vicinanza della prova. Nonostante infatti le parti, nella stipula della convenzione, accettino il contatore quale apparecchio di misurazione e calcolo dei consumi, e sebbene in tema di responsabilità del debitore l'art. 1218 c.c. ponga in capo a quest'ultimo (debitore-fruitore) l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé dell'inadempimento, tuttavia non può non tenersi conto di come il vizio dello strumento sia il più delle volte ignoto e non riconoscibile da parte dell'utente, il quale si trova peraltro sprovvisto delle conoscenze tecniche che gli consentano di accertare la presenza del guasto. Per tali cause, l'opponente potrà limitarsi ad allegare il malfunzionamento e a domandare che una verifica sia effettuata (adempimenti però imprescindibili a pena di rigetto del ricorso, come dimostrato dall'ultima delle decisioni qui esaminate), permanendo in capo al gestore l'onere di provare l'efficienza dello strumento; sarà tuttavia l'utente a dover dimostrare i consumi che effettivamente possono essergli addebitati nel periodo in contestazione, e tale prova sarà fornita attraverso i dati statistici dei consumi effettuati in precedenza, ricavabili dalle precedenti fatture -di per sé insufficienti ma atte al fine indicato ove- accompagnati dall'evidenza dell'equivalente attività svolta dal soggetto nell'immobile (d'impresa o familiare o vita privata individuale) nel lasso di tempo per il quale si pretendono importi maggiori. Impiego abusivo dell'impianto[Torna su]
Ove la società che somministra l'energia elettrica riesca a produrre persuasivi elementi che, almeno in termini di probabilità, rendano certo il Giudice circa il buon funzionamento del contatore, il fruitore si troverà nella posizione di dover dimostrare l'illegittimo sfruttamento dell'impianto da parte di terzi, prova da articolare sotto tre profili: che il sovraconsumo è imputabile a terzi (es. il contraente si trovava fisicamente lontano dall'immobile), che è stato realizzato contro la volontà dell'intestatario dell'utenza (invito domino), che la condotta illecita non è stata resa più piana dalla condotta dell'utente, il quale -senza adoperare la comune diligenza- non ha adottato tutte le misure di controllo idonee ad evitare l'abuso. L'ultimo aspetto si sostanzia in una prova del caso fortuito o forza maggiore che hanno reso possibile l'illecito, come nel caso in cui l'utente sia titolare di una fabbrica chiusa per il periodo feriale e dei soggetti estranei vi facciano ingresso furtivamente azionando l'impianto energetico. Manomissione del contatore ad opera del terzo[Torna su]
Qualora lo strumento di contabilizzazione risulti manomesso, e l'alterazione sia avvenuta da parte di terzi all'insaputa del legittimo fruitore, per sottrarre energia contabilizzata a carico dello stesso, egli potrà evitare di sopportarne i costi dimostrando tanto l'evidente disarmonia tra i maggiori consumi rilevati e i minori realmente sostenuti, quanto l'illecito del terzo. La condotta colposa dell'utente, che ha omesso le cautele e la vigilanza capaci di scongiurare l'intrusione e manipolazione altrui ne determina responsabilità, cosicché il titolare dell'utenza si vedrà costretto a corrispondere le somme richieste alla società erogatrice quando abbia consentito a terzi l'ingresso nel proprio immobile e questi abbiano, pur abusivamente, realizzato la manomissione del contatore di energia elettrica ivi collocato. Manomissione del contatore ad opera dell'utente[Torna su]
Ove il contraente intenzionalmente alteri l'apparecchio ai danni della società fornitrice, sarà quest'ultima ad avere diritto, oltre al minore importo contabilizzato, ad una ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno, fornendone prova anche in base ad elementi presuntivi. |
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