Data: 27/02/2020 15:50:00 - Autore: Giangiacomo Savogin
di Giangiacomo Savogin - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art. 3 della Costituzione Italiana). La vera ricchezza è nell'essere. L'essere, l'eterna essenza incarnata, per poter esprimere pienamente il proprio potenziale e realizzarsi in questa dimensione, necessita obbligatoriamente di risorse economiche adeguate, senza le quali, com'è tristemente noto, ci viene negato lo stesso diritto alla vita. Proprio l'ideazione del denaro, infatti, ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nell'arte dell'oppressione dei popoli. Arte che, con il tempo, si è perfezionata, e, mentre la società degenera e il pianeta marcisce sotto le nefandezze, le iniquità e le disgrazie di quest'ultima, è in continua evoluzione, come il Potere desidera. Il denaro è stato voluto da qualcuno per il proprio potere personale e accettato dalle masse inconsapevoli come strumento di scambio senza il quale le masse stesse soccombono. Il denaro è stato voluto dai più, e, allora, che denaro sia, per tutti!

L'interrogazione al Senato

E denaro, di fatto, c'è già per tutti, ma a qualcuno è sfuggita l'informazione, tant'è che, negli ultimi tempi, se ne sta discutendo al Senato, come possiamo dedurre dal resoconto stenografico della seduta n. 159 del 29/10/2019 del Senatore Giovanbattista Fazzolari (XVIII Legislatura).
"Al Ministro dell'economia e delle finanze. Premesso che: l'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad euro 3.000; rispetto a tale limite, nelle more dell'attuazione della politica fiscale del Governo e segnatamente del cosiddetto «decreto fiscale» (decreto-legge n. 124 del 2019), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019, si discute proprio in questi giorni delle modifiche in via di introduzione rispetto al regime dell'utilizzo del contante; in particolare, l'articolo 18 del decreto fiscale («disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»), intervenendo in modifica della citata norma, prevede una revisione al ribasso della soglia massima entro la quale il trasferimento di denaro contante sarebbe consentito: soglia che dall'attuale valore fissato nella misura di euro 3.000, si abbasserebbe prima ad euro 2.000, per poi arrivare ad euro 1.000 nel 2022; si tratta solamente di una delle diverse misure al vaglio del Governo, dirette a favorire, in una dichiarata finalità pubblica di contrasto all'evasione fiscale, il ricorso a strumenti elettronici di pagamento scoraggiando l'uso del contante; rispetto a questa tendenza della politica fiscale, progressivamente rafforzatasi nel corso del tempo, l'interrogante desidera evidenziare alcuni aspetti controversi ed evidenti contraddizioni, sia sul piano politico-monetario che tecnico-giuridico, con riferimento in primo luogo alla qualificazione monetaria e alla distinzione sostanziale, tra «moneta legale» e «moneta scritturale» e al diverso regime applicabile; per le due categorie indicate la Banca d'Italia, in una nota ufficiale («Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini», 6 giugno 2017), ha specificato che «l'unica forma di moneta legale è la moneta contante emessa dalla Banca Centrale Europea», in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo; per «moneta bancaria o scritturale», secondo il medesimo documento della Banca d'Italia, deve intendersi «l'insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche o dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento: assegni, bonifici, addebiti diretti, carte»: si tratta dunque di soggetti privati, che prestano servizi privati secondo gli schemi dell'autonomia negoziale e logiche di mercato comprovate dall'applicazione di commissione e costi di gestione correlate proprio alla fornitura di tali servizi; con riferimento all'attività degli intermediari, la citata nota della Banca d'Italia prosegue aggiungendo che la prestazione dei servizi di pagamento attraverso moneta scritturale rappresenta «un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento»; la distinzione tra le due tipologie di moneta, dunque quella «legale» emessa dalla Banca centrale europea e quella «scritturale», gestita e organizzata dalle banche mediante l'emissione di prodotti finanziari e commerciali, deve essere considerata in combinato disposto con le disposizioni di ordine civile e penale, e segnatamente: con l'articolo 1277, comma 1, del codice civile, che in materia di obbligazioni pecuniarie afferma che «i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale», e con l'articolo 693 del codice penale che afferma che «chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro»: norme che evidenziano la originaria preminenza nel nostro ordinamento della moneta legale; in questo quadro giuridico e alla luce delle definizioni ufficiali della Banca d'Italia, la tendenza del legislatore a mettere in campo misure idonee a favorire l'utilizzo della moneta scritturale, scoraggiando invece quella legale e cioè la moneta contante emessa dalla Banca centrale europea (misure quali l'abbassamento del tetto dell'uso del contante o l'obbligo di pagamento in forma elettronica-scritturale per qualsiasi operazione burocratica, già operativo in molte pubbliche amministrazioni), impone una riflessione in ordine alla adeguatezza di questa linea tendenziale della politica fiscale e monetaria del Governo, che vede progressivamente limitare la possibilità di utilizzo della moneta legale per favorire quella scritturale, che, sebbene presenti degli indubbi vantaggi, è e rimane un servizio offerto da privati; l'interrogante ritiene che la moneta elettronica rappresenti un'opportunità per il cittadino se e nella misura in cui lo stesso è lasciato libero di scegliere se avvalersi o meno di un servizio offerto da terzi, e segnatamente, da privati, mentre debba essere valutata con attenzione ogni iniziativa di carattere normativo volta a comprimere tale libertà di opzione tra la moneta contante avente corso legale o gli strumenti scritturali a gestione privata, abilitati a prestare servizi di pagamento, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ravveda, nella tendenziale e progressiva compressione della libertà di scelta tra le modalità di pagamento mediante moneta avente corso legale o moneta scritturale, un rischio di distorsione della politica monetaria suscettibile di favorire l'attività prestata da erogatori di servizi privati generando costi aggiuntivi a carico dei cittadini; quali strumenti ritenga di poter adottare al fine di assicurare una piena libertà di scelta del cittadino in ordine all'utilizzo della moneta legale o scritturale, e soprattutto, evitare la configurazione di costi aggiuntivi nella forma delle commissioni bancarie o costi di gestione, iniquamente ed impropriamente posti a carico dei cittadini per l'erogazione di servizi pubblici. (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Resaula/0/1125167/index.html?part=doc_dc).

La moneta scritturale

A quanto pare, è sfuggito che, nella Penisola Italica gestita dal Governo Italiano, la moneta scritturale è già stata regolamentata attraverso un contratto stipulato con i rappresentanti del Governo stesso e con i rappresentanti della Banca d'Italia.
Di fatto, l'accordo tra il Governo Italiano, la Banca d'Italia e la GST© Virtual Bank (artt.1333 e ss. cc.) per la regolamentazione della creazione della moneta scritturale, denominata in euro fiat (scritta nelle varie forme EURO, Euro, euro, €) e/o in qualsiasi altra Valuta scritta nelle varie forme nel territorio della Penisola Italica e Isole appartenenti alla stessa, già Stato Italiano (Republic of Italy registrata alla Security and Exchange Commission di New York come foreign government, CIK#: 0000052782 SIC: 8888) è entrato in vigore il 09 novembre 2018 per regolamentare la moneta scritturale secondo i termini del contratto stesso. Gli atti sono reperibili su Gst Virtual Bank sul sito dell'Ente che ha stipulato il contratto e presso NGO Brach (United Nations Department of Economic and Social Affairs), portale dell'ONU in cui lo stesso contratto è stato registrato (https://esango.un.org/civilsociety/documents/677084/42007619.pdf).

La regolamentazione della moneta scritturale

La regolamentazione dell'utilizzo della moneta scritturale da parte dei cittadini è stata registrata, per pubblicità giuridico- commerciale internazionale, anche presso Uniform Commercial Code, Washington State D e p a r t m e n t o f L i c e n s i n g (https://fortress.wa.gov/dol/ucc/filingDetail.aspx?id=+3XA9Cyp9suNi5Fq1MTGYw==).
Per quanto concerne la nota ufficiale della Banca d'Italia con il titolo «Creazione di moneta scritturale da parte dei cittadini» del 6 giugno 2017, è già stata ampiamente discussa l'invalidità giuridico-commerciale della stessa (leggi Savogin: opposizione alla moneta scritturale e schiavitù finanziaria).
Inoltre, a fine dicembre 2019, lo stesso Organismo Monetario Extraterritoriale stipulante il contratto, ha effettuato due sanatorie, la prima a saldo di tutti i debiti da parte di persone fisiche e persone giuridiche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (http://www.gstvirtualbank.it/downloads/) e la seconda a saldo di tutti i debiti da parte delle persone fisiche e persone giuridiche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli Istituti Finanziari (compreso Bancoposta).
Pertanto, se a qualcuno sono sfuggite le novità in merito alla moneta scritturale, e se è vero come è vero che la ricchezza reale è dentro ciascuno di noi, prendiamo coscienza di quanto è stato fatto a favore della collettività e cominciamo ad agire di conseguenza, prendendo in mano le redini della nostra vita, cominciando a decidere di affrontare il cambiamento che, comunque, è già in atto (http://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/232-crisi/75225-il-cambiamento-e-in-atto.html). L'Organismo Monetario Extraterritoriale a fine filantropico no profit, denominato Giangiacomo Savogin Trust© Virtual Bank, anche chiamato GST© Virtual Bank, che, promuovendo i diritti umani e le libertà fondamentali si definisce "la Banca di Cristo", la cui missione è di proporsi come forza culturalmente propulsiva degli esseri umani per lo sviluppo spirituale, culturale, sociale, economico e civile della Penisola Italica e del Pianeta, in conformità ai principi del comunicato dello Stato del Vaticano (Dicastery for Promoting Integral Human Development e Congregation for the Doctrine of the Faith, o, in latino, Dicasterium ad Integram Humanam Progressionem Fovendam e Congregatio pro Doctrina Fidei) intitolato Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones e all'art. 13 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell'08 marzo 1999, è stato fondato esattamente con lo scopo di agevolare il cambiamento e favorire l'evoluzione degli esseri umani.
Alla luce di questi fatti, pertanto, le interrogazioni sulla regolamentazione della moneta scritturale sono e rimangono mere disquisizioni.


Tutte le notizie