Data: 18/02/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 3652/2020 (sotto allegata) della Cassazione ribadisce che nel momento in cui il giudice dispone l'affido condiviso di un minore, i genitori non possono pretendere che i tempi da trascorrere con il proprio figlio debbano essere perfettamente divisi a metà in base a un calcolo aritmetico. Occorre tenere conto prima di tutto del diritto del minore a crescere in modo sano ed equilibrato. Di fronte a questo interesse primario vengono meno le problematiche lavorative dei genitori. Nel caso di specie inoltre, la relazione conflittuale dei genitori dopo la separazione non ha ostacolato la buona relazione della figlia minore con entrambe le figure genitoriali. Il ricorso del padre quindi, con cui contesta la fissazione della residenza della figlia presso la madre, deve essere respinto.

Affido condiviso non significa tempo diviso a metà

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Il Tribunale dispone l'affido condiviso di una minore con collocazione prevalente presso la madre. La casa familiare è assegnata alla donna, al padre è riconosciuto il diritto di visita e a suo carico è posto l'obbligo di corrispondere 200 euro mensili e il 50% delle spese straordinarie per la figlia. Il padre avanza reclamo verso detta decisione, ma la Corte d'Appello lo respinge. Lo spostamento della residenza delle minore provocherebbe un turbamento inutile della sua attuale situazione di convivenza con la madre, priva di disagio o inopportunità.

Una convivenza paritaria in termini assoluti comporterebbe uno sconvolgimento della situazione attuale, tale da rendere la condizione della figlia più faticosa e destabilizzante. I diritti di visita del padre inoltre sono stati stabiliti dai servizi sociali nell'interesse della minore, perché pur consentendo un ampio spazio di relazione con il genitore non turba i ritmi di vita della figlia con l'altro. Sulla richiesta di un tempo di conversazione giornaliero audio video con la figlia la Corte fa notare che tale richiesta, inizialmente accolta, è stata poi revocata implicitamente e non è stata più oggetto di domanda da parte del padre.

Simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza presso i genitori

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Il padre ricorre in Cassazione contestando con il primo motivo del ricorso come la collocazione della minore presso la madre è stata disposta senza un'adeguata attività istruttoria. La Corte d'appello si è infatti limitata a desumere la presunta stabilità della minore presso la madre da una decisione giudiziale provvisoria e contestata fin dall'inizio. Con il secondo evidenzia come la Corte non abbia preso in considerazione il lavoro della donna (soggetto a turnazione) e i rapporti intercorrenti tra gli ex coniugi e di ciascuno di essi con la minore, come delineati dai servizi sociali e tratteggiati dal professore incaricato nella sua relazione tecnica.

Con il terzo contesta come la Corte abbia affermato che "i principi che presiedono alla regolamentazione dei rapporti tra genitori non conviventi e figli non si identificano, ancora una volta in parametri aritmetici, vale a dire in una simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori." Con il quarto infine contesta la ritenuta revoca implica del provvedimento con cui il giudice di primo grado ha autorizzato un contatto telefonico giornaliero tra padre e figlia.

Affido condiviso non significa tempi paritari con la figlia

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La Cassazione con ordinanza n. 3652/2020 respinge il ricorso del padre per i seguenti motivi.

Gli Ermellini ritengono il primo motivo del ricorso inammissibile perché non indica il fatto omesso che avrebbe condotto la Corte a decidere erroneamente. Risulta infatti che la valutazione della Corte relativa ai provvedimenti provvisori adottati dal giudice di merito sull'affidamento si è poi rivelata fondata dopo la successiva istruttoria. La Corte ha inoltre ritenuto che la volontà della donna di non riaprire un dialogo con il marito non rileva rispetto al thema decidendum dell'affido, visto che il rapporto della minore con entrambi i genitori si è svolto senza ostacoli dopo la separazione.

Il secondo motivo invece è infondato. La Corte nel disporre l'affidamento della figlia ha tenuto conto dei tempi lavorativi dei genitori, degli impegni della minore e dell'idoneità genitoriale di entrambi, ritenendo più positivo e stabile per la bambina mantenere una relazione stabile con la madre nella fase della prima infanzia, perché in grado di assicurare una crescita più serena ed equilibrata della minore, a cui comunque è garantita una frequentazione con il padre. Stabilire la residenza della minore tenendo conto solo degli orari di lavoro dei genitori non è confacente ai suoi interessi.

Infondato anche il terzo motivo. Corretto il principio applicato dalla Corte in base al quale: "la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice di merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo."

Infondato infine anche il quarto motivo. Il provvedimento che ha disposto il contatto telefonico giornaliero del padre con la figlia è stato implicitamente revocato perché la Corte d'Appello, dopo averlo valutato, lo ha ritenuto passibile di strumentalizzazione.

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