Data: 18/02/2020 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Con la circolare n. 1/E/2020 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in ordine alle novit� in materia di ritenute negli appalti superiori a 200mila euro introdotte dal Decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019).
La circolare di oggi fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. Ancora, la circolare illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Ritenute e compensazioni appalti

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Il D.L. n. 124/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 157/2019) ha introdotto, nell'ambito del d.lgs. n. 241/1997, un nuovo art. 17-bis inerente la normativa sulle ritenute e compensazioni effettuate nell'ambito di appalti, subappalti e simili, di valore complessivo superiore a 200mila euro, in presenza di determinate condizioni.

Si punta cos� a contrastare l'omesso o insufficiente versamento di ritenute fiscali mediante l'indebita compensazione e l'utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi e dei premi assicurativi obbligatori.

Appalti superiori ai 200mila euro

Le norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un'impresa il compimento di una o pi� opere o di uno o pi� servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivit� del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Costoro dovranno richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Le imprese avranno cinque giorni di tempo per trasmettere al committente tali documenti e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Soggetti inclusi

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L'art. 17-bis, comma 1, si applica ai soggetti residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di propriet� del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Stante l'espresso richiamo all'art. 23 del d.P.R. n. 600 /1973, nel novero rientrano:
� enti e societ� indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR;
� societ� e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR;
� persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR o imprese agricole;
� persone fisiche che esercitano arti e professioni;
� curatore fallimentare e commissario liquidatore;

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione normativa, i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell'articolo 73, comma 5-bis, del TUIR, poich� non forniscono maggiore tutela degli interessi erariali nell'assolvimento degli obblighi previsti.
Tra i soggetti non residenti esclusi dall'ambito di applicazione rientrano anche quelli non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perch� gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.
Sono poi esclusi dall'ambito di applicazione i soggetti residenti che non esercitano attivit� d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, ad esempio i condom�ni, perch� non detengono in qualunque forma beni strumentali e dunque non possono esercitare alcuna attivit� d'impresa o agricola o attivit� professionale.
Per le medesime ragioni sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attivit� istituzionale di natura non commerciale svolta.

Ambito oggettivo di applicazione

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esonero dall'applicazione dell'intero articolo 17-bis, qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti.
Si tratta dei soggetti che:
- risultino in attivit� da almeno tre anni;
- siano in regola con gli obblighi dichiarativi;
- abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse;
- che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
L'Agenzia delle entrate metter� la certificazione, valida quattro mesi dalla data del rilascio, a disposizione delle singole imprese a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese. Inoltre, si chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potr� essere oggetto di autocertificazione.

Obblighi

Ogniqualvolta si rientri nell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 17-bis e non ricorrano le cause di esonero, i committenti, gli appaltatori, i subappaltatori, gli affidatari e i soggetti degli altri rapporti negoziali saranno soggetti a tre differenti obblighi, in relazione ai redditi di lavoro dipendente e assimilati da erogarsi successivamente.
In primo luogo, il divieto di compensazione, per cui le imprese saranno obbligate al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilit� di compensazione.
In secondo luogo, le imprese saranno obbligate a rilasciare al committente copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, da essi trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
In terzo luogo, � posto a carico del committente l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria in presenza di determinate condizioni.

Decorrenza

Rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17-bis le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell'anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. "cassa allargata") non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17-bis.

Profili sanzionatori

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente sar� tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonch� per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilit� di compensazione.
Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sar� contestata la violazione, a condizione che sia fornita la documentazione al committente medesimo, entro il predetto termine.
Per approfondimenti vai alla nostra guida sull'appalto

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