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Data: 18/02/2020 15:00:00 - Autore: Roberto Paternicò di Roberto Paternicò - Nel settembre 2019 la Corte di Giustizia Europea dichiarava, nella cosiddetta sentenza "Lexitor", che "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". La decisione dell'ABF[Torna su] Sull'argomento si pronunciava, poi, il Collegio di coordinamento dell'ABF (Arbitro bancario finanziario) con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, in occasione di un ricorso concernente l'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione, per stabilire se gli oneri commissionali, "up front" e "recurring", fossero rimborsabili secondo le modalità sino allora seguite con il criterio del pro-rata temporis ovvero con altra e diversa modalità.Rimborso oneri "up front"[Torna su] In particolare, l'aspetto controverso atteneva, il rimborso degli oneri cd. "up front" (es: spese di istruttoria, costi gestione della pratica, eventuali commissioni all'agente, etc.) che rappresentano gli esborsi pagati dal consumatore per gli adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento e che prescindono dalla durata del contratto di credito. Tipologia di oneri, tra l'altro, che secondo l'orientamento dell'ABF stesso e sino alla pronuncia della succitata sentenza, non sarebbero stati retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Una differenza che si evince, invece, per i cc.dd. "recurring" (costi ripetibili ex lege secondo regole di diritto comune, anche, prescindendo dalla previsione dell'art.125 sexies TUB) che rappresentano i costi continuativi concepiti come il corrispettivo di attività future rispetto alla conclusione del contratto e non dovuti quando si estingue in anticipo il finanziamento, proprio perché tali attività non possono avere più luogo (es. polizze assicurative vita e simili connesse al finanziamento). Ricorso all'integrazione giudiziale secondo equità[Torna su] La Corte europea ha richiamato la necessità di un'interpretazione estensiva della norma, alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti, al fine di assicurare al consumatore una piena tutela del rapporto contrattuale predisposto unilateralmente dalla banca. Le sentenze interpretative di detta Corte, come riconosciuto dal nostro ordinamento e ribadito dalla Cassazione, con la loro natura dichiarativa hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale. In conclusione "…. per effetto della sentenza "Lexitor", l'art.16 della Direttiva deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, sicché ogni diversa interpretazione della interpretazione della Corte appare interdetta." Resta, però, da ricercare all'interno del sistema vigente il criterio idoneo alla risoluzione del problema poiché l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare e la sentenza in argomento si è limitata a indicare la necessità che il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità. Secondo l'ABF, pertanto, "… non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi." |
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