Data: 18/02/2020 16:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Devono essere annullati i verbali elevati al conducente a seguito di rilevamento tramite apparecchiatura elettronica qualora P.A. non abbia provato la taratura periodica dell'apparecchio.

Annullamento verbali autovelox

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Lo ha ribadito il Giudice di Pace di Tortona (dott. Fabrizio Vicari) in una sentenza del 7 febbraio 2020 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di un conducente assistito dalla Globoconsumatori Onlus.

Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dei verbali relativi all'infrazione rilevata a mezzo di apparecchio elettronico, in quanto sui verbali medesimi non era indicata né la taratura né l'effettuazione della verifica di funzionalità dell'impianto, come previsto dal decreto ministeriale n. 282 del 13 luglio 2017.

Mancanza del certificato di taratura

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Il magistrato onorario, accogliendo le doglianze del ricorrente, evidenzia come effettivamente non risulta indicato nel verbale il certificato di taratura per verificare la corretta funzionalità dell'impiumato e tale certificato non e nemmeno stato prodotto successivamente in corso di causa.

Il giudicante richiama la recente ordinanza n. 22889/2018 della Corte di Cassazione che, rifacendosi a sua volta al decisum della Consulta (sent. n. 113/2015), ha sancito il principio che laddove la P.A. non provi la taratura periodica dell'apparecchiatura autovelox il verbale di contestazione deve essere annullato.

Nel dettaglio, la Corte costituzionale ha rilevato come l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.

In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale".

Multa annullata se manca il certificato di taratura

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Pertanto, l'assenza di verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole in quanto i fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche, prosegue la Corte, ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.

Il rilevamento, dunque, può presumersi affidabile solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento, con conseguente onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo (cfr. Cass. n. 5227/2018; Cass. n. 9645/2016). Nel caso di specie, in assenza della prova inerente la taratura, i verbali impugnati vanno annullato.

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

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