Data: 19/02/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 73/2020 (sotto allegata) rigetta l'impugnazione di un Condominio che si oppone alla condanna risarcitoria disposta a suo carico dal giudice di primo grado, in favore di un soggetto caduto sul marciapiede ghiacciato antistante l'ingresso condominiale. Come dimostrato dal malcapitato il Regolamento Comunale impone al Condominio e in particolare al portiere di pulire quotidianamente il marciapiede e di spargere il sale in presenza di ghiaccio. In qualità di custode quindi il Condominio che non adempie a tali obblighi è responsabile e deve risarcire chi cade sul marciapiede a causa della sua noncuranza.

Condominio condannato per la caduta sul marciapiede

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Il Tribunale si pronuncia sulla causa intrapresa da parte attrice nei confronti di un Condominio e della Compagnia Assicurativa terza chiamata condannando il condominio a risarcirla per i danni non patrimoniali subiti con la somma di 73.071,00 euro e a pagare le pese processuali. L'attore avanza tale domanda risarcitoria in quanto, in occasione di una caduta, verificatasi davanti all'ingresso condominiale per la presenza di una lastra di ghiaccio invisibile a occhio nudo, ha riportato la frattura del collo omerale destro. Il Condominio si costituisce eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, mentre l'Assicurazione eccepisce l'assenza di copertura assicurativa dell'evento, poiché la polizza non copre i sinistri che avvengono sulle pertinenze dell'edificio gravate da servitù pubbliche.

Prova dell'evento e della condotta del danneggiato

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Il Condominio appella la decisione di primo grado, adducendo l'erroneità dell'accoglimento della domanda per il mancato raggiungimento della prova relativa alla presenza del ghiaccio, della condotta del danneggiato e all'adozione di cautele da parte sua, del nesso di causalità tra evento e danno, invocando pertanto l'art. 1227 c.c. In caso di accoglimento il condominio richiede la condanna alle spese del terzo chiamato. L'appellato si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello nel merito e l'inammissibilità, mentre la terza chiamata chiede la conferma della sentenza di primo grado.

Condominio custode deve risarcire chi cade sul marciapiede

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La Corte d'Appello rileva che, per quanto riguarda l'evento, ovvero la caduta sulla lastra di ghiaccio non visibile a distanza, nessuna contestazione è stata sollevata dal Condominio. I testimoni presenti al momento del fatto hanno confermato i fatti così come descritti dall'attore e la Corte ha ritenuto di non dover accogliere la lamentela relativa alla inattendibilità della figlia dell'attore, presente alla caduta del padre.

Parte attrice inoltre ha documentato che era onere del Condominio provvedere, come richiesto dall'art. 11 del Regolamento di Polizia urbana alla pulizia del marciapiede, tanto è vero che l'art. 10 del Mansionario della Portineria del Condominio si legge che: "giornalmente il portiere provvederà alla pulizia del marciapiede sulla Via ….." e all'art 13, che "durante le nevicate dovrà provvedere allo sgombero della neve dal marciapiede della via …. antistante il condominio e allo spargimento del sale, coma da Regolamento Comunale."

La Corte rileva inoltre come Condominio non è riuscito a dimostrare di aver adempiuto a tale obbligo, anche perché il portiere, ascoltato come teste, ha dichiarato di non essere stato presente il giorno dell'evento e di non ricordare se sul marciapiede vi fosse del ghiaccio.

Il convenuto inoltre non è riuscito a dimostrare, il concorso del danneggiato nella causazione dell'evento. Non ha provato infatti che la condotta del danneggiato ha in qualche modo interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Per le ragioni esposte la Corte rigetta l'appello del Condominio e conferma la sentenza di primo grado.

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