Data: 19/02/2020 15:30:00 - Autore: Francesca Pietropaolo
Avv. Francesca Pietropaolo - Il Consigliere Nazionale Avv. Isabella Maria Stoppani ha sottoscritto, per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, una convenzione di cooperazione tra l'Ordine forense romano e l'Ordine degli Avvocati di Barcellona � Ilustre Colegio de la Abgacia de Barcelona tramite la propria Decana Eugenia Gay Rosell - volta a stringere rapporti di collaborazione e avviare una cooperazione proficua tra i due Ordini.

I contenuti dell'accordo

Nello specifico il gemellaggio prevede uno scambio periodico di pareri e informazioni relative all'esercizio della professione, alle regole professionali degli Avvocati e alla organizzazione professionale di entrambi i Collegi, con impegno alla reciproca informazione sull'evoluzione normativa in materia fiscale, sociale e relativa all'esercizio della professione nei rispettivi ambiti nazionali.

Significativo anche l'impegno a promuovere la possibilit� per i giovani Avvocati di effettuare praticantato, tra l'altro, attraverso gli studi legali dell'uno o dell'altro Ordine, unitamente all'impegno di scambiare tutte le informazioni necessarie, e la relativa assistenza per lo stabilimento degli Avvocati e degli Abogados nei rispettivi paesi di interesse, nel rispetto delle normative professionali e deontologiche applicabili.

Accordo storico in vigore dal 31 gennaio 2020

[Torna su]

Per gli avvocati stabiliti regolarmente iscritti nella relativa Sezione speciale dell'Albo si tratta di un accordo storico, in vigore dal 31 gennaio 2020, che prende atto delle sempre pi� numerose istanze volte alla soluzione delle problematiche in passato insorte sul riconoscimento del titolo di Abogado tramite omologazione in Spagna del titolo di laurea italiano, per il quale � oggi necessario anche lo svolgimento di un master in ossequio alle intervenute modifiche alla Ley 34/2006 sull'accesso alla professione di avvocato e procuratore in Spagna.

Avvocati stabiliti: la normativa

[Torna su]

E' noto infatti che l'Avvocato stabilito pu� ottenere dispensa dalla prova attitudinale se ha esercitato in Italia la professione forense - in modo effettivo e regolare con il titolo professionale del paese di origine corrispondente in Spagna a quello di Abogado e in Catalogna a quello di Advocat - per almeno tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, come previsto dall'art. 12 Dlgs. 96/2001 di attuazione della direttiva 98/5/CE sull'esercizio della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui si consegue l'abilitazione professionale.

Avv. Francesca Pietropaolo

email: legale.pietropaolo@gmail.com


Tutte le notizie