Data: 20/02/2020 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In applicazione del D.M. 140/2012, deve ritenersi corretta la liquidazione ridotta del compenso al difensore che aveva depositato solamente la memoria di costituzione.

Facoltà del giudice ridurre i compensi all'avvocato

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Ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, il giudice ha la facoltà di applicare una riduzione fino al 50% sull'importo altrimenti liquidabile in caso di semplicità della controversia.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 3842/2020 (sotto allegata) respingendo il ricorso di un legale che aveva chiesto gli fosse liquidato un maggiore compenso relativamente a una controversia ereditaria.

Spese processuali: i parametri per la liquidazione

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Gli Ermellini rammentano che, in tema di spese processuali, i nuovi parametri fissati dal D.M. 55/2014 si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle stesse intervenga successivamente all'entrata
in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché questa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta ancora vigenti le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.
Nel caso in esame, il Tribunale non ha ritenuto applicabile il D.M. 55/2014, in quanto l'attività professionale del ricorrente si era esaurita nel gennaio 2014, con la rinuncia del mandato, anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto ministeriale ed ha correttamente applicato le tariffe di cui al D.M. 140/2012.

Liquidazione compensi e semplicità della controversia

In applicazione dell'art. 4 del D.M. 140/2012, il Tribunale ha liquidato il compenso, tenendo conto delle diverse fasi che il difensore aveva espletato, e, segnatamente, la fase di studio della controversia e la fase di introduzione del procedimento.
In particolare, considerando che il difensore aveva depositato solamente la memoria di costituzione, si ritiene che il giudice a quo abbia correttamente ridotto il compenso del 50%, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto, il quale prevede, al secondo comma, la facoltà del giudice di applicare una riduzione fino al 50% sull'importo altrimenti liquidabile in caso di semplicità della controversia.
Altrettanto correttamente è stato escluso il rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso totale per la prestazione, in quanto introdotto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014, non applicabile alla fattispecie in esame.

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