Data: 24/02/2020 05:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il cliente potrà non avere sempre ragione, ma l'ordinamento gli riconosce una serie di diritti (e doveri), nonché una tutela che si dispiega anche quando si tratta di mangiare fuori casa, dunque al ristorante, in pizzeria o in qualunque altro locale in cui vengono somministrati alimenti e bevande.

Quali sono i diritti al ristorante

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Il catalogo delle norme, pur non essendo tipizzato in un unico testo ad hoc, risulta variegato e inerisce la tutela dalla salute, ma anche la trasparenza delle informazioni (ad esempio riguardanti menù, ingredienti e cosi) sino alle modalità di pagamento. All'attenzione nei confronti dei clienti dei luoghi di ristoro ha contribuito, in particolare, anche la normativa comunitaria. Si tratta, infatti, di un settore particolarmente importante e che coinvolge un pubblico sempre più numeroso.
Vediamo nel dettaglio.

Listino prezzi e indicazione allergeni

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L'art. 180 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede che i pubblici esercenti debbano tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza, l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi. I ristoratori, dunque, dovranno rendere noti attraverso menù o altri listini ben visibili i prezzi dei piatti poiché il cliente avrà diritto di accedere a queste informazioni.

Tuttavia, a seguito del Regolamento Europeo 1169/11 è necessario fornire ai consumatori anche ulteriori informazioni sugli alimenti. Si tratta della comunicazione riguardante i c.d. allergeni, ovvero sostanze presenti negli alimenti che possono provocare allergie o intolleranze. Questi devono essere evidenziati con cura anche qualora i prodotti siano somministrati dai pubblici esercizi.

Le indicazioni potranno essere contenute nel menù, oppure in altri elenchi separati che dovranno essere facilmente accessibili e consultabili dai clienti.

In caso di indicazione insufficiente il titolare del locale rischia di incorrere in responsabilità. L'omessa indicazione degli allergeni è punita dal d.lgs. 231/2017 con una sanzione da 3.000 a 24.000 euro; qualora, invece, l'indicazione non sia in regola con le previsioni normative, si rischiano sanzioni da 1.000 a 8.000 euro.

Prodotti congelati

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Tra le indicazioni che dovranno essere puntualizzate rientra anche quella relativa all'uso dei prodotti surgelati o degli ingredienti congelati. La segnalazione potrà essere effettuata tramite asterischi nel menù accanto alle pietanze, oppure con una scrittura in grassetto o diversa che ne evidenzi chiaramente l'utilizzo.

L'assenza di tali indicazioni può costare caso. Secondo la giurisprudenza di Cassazione (cfr., ex multis, sent. 899/2016) la detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un locale di somministrazione, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale caratteristica, integra il reato di tentativo di frode in commercio trattandosi di condotta univocamente idonea a consegnare ai clienti un prodotto diverso, per qualità, da quello dichiarato.
Può infatti concretizzare la fattispecie di reato in esame anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l'esercizio di ristorazione ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori.

Il pagamento del coperto

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In molti si interrogano circa la legittimità di pagare il c.d. "coperto". Non essendovi norma in Italia che disciplini questo costo extra, si ritiene che il ristoratore sia libero di includerlo o meno nel totale del conto in quanto voce che include una serie servizi non quantificati nel conto (es. pulizia, professionalità del personale, ecc.).

Ciononostante, ai sensi del richiamato art. 18 R.D n. 635/1940, la voce relativa al costo del coperto dovrà essere comunque specificata nel listino prezzi. In alcune realtà locali sono intervenuti provvedimenti che hanno vietato espressamente l'applicazione di costi aggiuntivi per il coperto (ad esempio nella Regione Lazio).

Prenotazione: le conseguenze del "no show"

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Una pratica particolarmente detestabile è quella dei clienti che prenotano senza poi presentarsi al ristorante senza preavvisare o disdire. Indubbiamente uno dei maggiori rischi per i ristoratori, nonché una mancanza di rispetto e una leggerezza assai maleducata, qualora sorretta da mera incuria o negligenza, come spesso accade.

Purtroppo, non ci sono conseguenze contro chi prenota e "sparisce" e nulla ricadrà sui clienti, a meno che non vi sia una prenotazione "rafforzata" dal versamento di una somma a deposito o dalla presentazione di una carta di credito a garanzia. Talvolta, i ristoratori prevedono con apposita clausola che il tavolo sia garantito solo se il cliente si presenta entro un certo orario. In mancanza di tali cautele, dunque, il ristoratore dovrà tenere il tavolo a disposizione e il cliente potrà scegliere di beneficiare o meno della prenotazione.

Doggy bag conto gli sprechi

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La legge italiana non prevede un obbligo di fornire la "doggy bag", termine con cui si indica generalmente la possibilità di portare via i propri avanzi dal ristorante. Tuttavia, tale pratica si è diffusa sempre più ed è stata accolta da molti ristoratori con favore per evitare gli sprechi.

Già i giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29942/2014, hanno attenzionato la materia tema, ritenendo "pretestuoso e ingiustificato" il divieto di un ristorante nei confronti del cliente di "asportare i residui di cibo per costituire la doggy bag" e anche quello di riempire la propria borraccia dalla bottiglia servita a tavola". Per gli Ermellini si è trattato di un fatto ingiusto poiché lesivo di "regole comunemente accettate nella civile convivenza"

Pur non prevedendo un vero e proprio obbligo, anche la recente legge n. 166/2016, volta a limitare gli sprechi alimentari, ha ritenuto di dover incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione volte a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Addirittura, è stata prevista la possibilità di beneficiare di apposite risorse per promuovere iniziative a sostegno della "doggy bag".

Pagamento con bancomat o carta di credito

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In Italia poter sfruttare metodi di pagamento elettronici e pagare tramite POS è non solo consentito, ma un vero e proprio obbligo a carico dei gestori di bar e ristoranti che devono accettare tali pagamenti. Purtroppo, nonostante l'obbligo del Pos sia in vigore dal 2012, questo è di fatto rimasto negli anni inattuato, complice un sistema sanzionatorio poco convincente (multe fino a 30 euro) addirittura ritenuto dal Consiglio di Stato non rispettoso dei dettami costituzionali.

Nonostante tutto, l'obbligo di accettare i pagamenti con carta, in linea teorica, rimane per i pagamenti sopra i 5 euro. Pur non rischiando sanzioni, i ristoratori non potranno negare al cliente i loro servizi e, in caso di rifiuto del pagamento tramite carta elettronica, potranno incorrere nella c.d. "mora del creditore", salvo il caso di "impossibilità tecnica oggettiva".

Il sostanza, il cliente sprovvisto di contanti (ma munito di carta di pagamento) sarà libero di andare via senza pagare, ma il credito rimarrà e dunque il conto dovrà comunque essere saldato in un momento successivo (ad esempio dopo aver prelevato allo sportello).

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