Data: 21/02/2020 15:00:00 - Autore: Roberto Paternicò
di Roberto Paternicò - La Corte Civile di Cassazione con ordinanza n. 16905/2019 affrontava il caso di un immobile, oggetto di mutuo ipotecario, assicurato per i rischi di perdita o danneggiamento dello stesso e con l'applicazione, nella polizza assicurativa, della cd. "clausola di vincolo" a favore della banca erogatrice il finanziamento.
L'immobile andava interamente distrutto da un incendio e i mutuatari avanzavano richiesta d'indennizzo all'assicuratore, provvedendo, in pari tempo, all'estinzione del mutuo, ma la compagnia di assicurazione rifiutava il pagamento ritenendo legittimata a pretenderlo solo la banca e non i due mutuatari.

Il diritto dei mutuatari e la clausola di vincolo

Con sentenze favorevoli sia in primo che secondo grado, i mutuatari ottenevano la liquidazione del danno.
L'assicuratore/ricorrente in Cassazione, pertanto, indicava come fatto rilevante, la presenza di una clausola nel contratto di assicurazione con la quale si prevedeva che:
"L'assicurazione è vincolata a favore della - Banca -. Viene pertanto convenuto tra le parti che in caso di sinistro il risarcimento spettante non sarà dalla - Compagnia di assicurazione - pagato senza il concorso ed il consenso scritto della - Banca -", ma la Suprema Corte, di diverso avviso, osservava come questa non costituisse né una clausola né un'appendice di vincolo. Normalmente, infatti, "… attraverso la clausola di vincolo le parti contraenti di un contratto di assicurazione convengono di inserire, accanto o in sostituzione dell'assicurato, altro beneficiario al quale fare conseguire l'indennizzo assicurativo eventualmente liquidabile a termine della polizza così "vincolata" ". In genere, il beneficiario, in sostituzione del mutuatario, viene indicato nel finanziatore del mutuo erogato, a cui viene riconosciuto il diritto di soddisfarsi in modo diretto, nel caso di danni o perdite al bene, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore.
La clausola suindicata, invece, prevedeva che il finanziatore dovesse prestare il suo consenso per la liquidazione del danno, ma non che potesse chiederne il pagamento a suo favore. Pertanto, la succitata clausola non creava un collegamento tra il mutuo e l'assicurazione, tanto da potersi dire che, estinto il primo (come era avvenuto), era altresì estinto il secondo.

La Cassazione sulla clausola di vincolo

La Suprema Corte sull'argomento osservava, in conclusione, che detta clausola prevedesse, semplicemente, che il finanziatore dovesse prestare il suo consenso alla liquidazione del danno, ma che non potesse chiederne il pagamento a suo favore e, tra l'altro, come già asserito dalla corte di merito, era stata superata la necessità del consenso con l'estinzione del mutuo. La banca, quindi, non aveva più interesse alla liquidazione del danno e del resto, non poteva neanche agire per quella liquidazione, visto che il suo interesse creditorio era stato pienamente soddisfatto proprio con l'estinzione del mutuo stesso.
Stante che la pattuizione di detta "clausola di vincolo" mirava, quindi, ad impedire che la liquidazione del danno, fatta ai mutuatari, potesse pregiudicare i diritti del finanziatore è ovvio ritenere che, qualora tali diritti fossero stati pienamente soddisfatti dal mutuatario che ha estinto il mutuo, con conseguente consenso alla cancellazione di ipoteca, l'ulteriore consenso scritto al pagamento del risarcimento era irrilevante.

La prassi censurata dall'Ivass

Da ricordare sull'argomento, la prassi, censurata più volte dall'IVASS, volta a garantire la banca, in modo specifico e diretto, in queste fattispecie, distinguendo due aspetti:
- se la banca, non opera quale distributrice (intermediaria) della polizza assicurativa stipulata dal mutuatario può, anche, essere la beneficiaria della prestazione assicurativa prevista nella c.d. appendice di vincolo;
- é vietato, invece, all'intermediario della polizza (qualora fosse la banca stessa), assumere contemporaneamente sia il ruolo di beneficiario / vincolatario della prestazione assicurativa sia quello di intermediario del relativo contratto assicurativo (Provv. ISVAP 2946/2011, a modifica dell'art. 48 del Reg. ISVAP 5/2006).
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