Data: 23/02/2020 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Respinto il ricorso di un padre che, pur non avendo un'occupazione e avendo a disposizione un appartamento fornito dalla ex moglie per stare con la figlia, si oppone alla decisione della Corte d'Appello che, tenendo conto delle esigenze primarie della bambina stabilisce che sia il genitore a spostarsi, disponendo la residenza prevalente della minore presso la madre. Questo quanto sancito dall'ordinanza n. 4258/2020 (sotto allegata) della Cassazione, la quale ha precisato inoltre che, se il padre dovesse rifiutarsi di rispettare le modalità di affido della figlia, si provvederà a disporre la stabile convivenza della bambina con la madre.

Affido condiviso e residenza prevalente presso la madre

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La Corte d'Appello conferma l'affido condiviso di una minore, disponendone la residenza prevalente presso la madre, visto che quest'ultima ha messo a disposizione dell'ex marito un appartamento, per consentirgli di occuparlo insieme alla figlia nei periodi in cui, come indicato dalla CTU, costui deve stare con la bambina, ossia dalla domenica sera fino alle 13.30 del giovedì seguente.

La CTU motiva questa decisione ritenendola preferibile a quella adottata in precedenza che prevedeva la residenza della minore presso l'appartamento messo a disposizione del padre, con le stesse disposizioni per quanto riguarda orari e giorni. Questa nuova decisione è stata adottata tenendo conto dell'occupazione lavorativa della madre e della non occupazione del padre, che quindi non subisce alcun danno di tipo economico od esistenziale per il fatto che la residenza della bambina viene fissata presso la ex moglie, visto che dispone dell'appartamento preso in locazione per lui dalla ex.

Il ricorso: violazione libertà personale e domicilio forzato

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Il padre della bambina però non soddisfatto della decisione di merito ricorre in Cassazione lamentando con il primo motivo il fatto che la Corte d'Appello non abbia considerato la valutazione negativa della CTU relativa al trasferimento della minore.

Con il secondo motivo il padre invece lamenta la violazione:

  • dell'art. 337 bis c.c. che impone, nell'adottare provvedimenti nei confronti dei minori, di tenere conto del loro primario interesse morale e materiale;
  • dell'art. 13 della Costituzione che sancisce la inviolabilità della libertà personale;
  • dell'art 13 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sulla libertà di movimento e di residenza nei confini dello Stato;
  • della CEDU perché il giudice di seconde cure in pratica ha subordinato la frequentazione della figlia a un domicilio forzato.

Spetta al padre spostarsi se vuole stare con la figlia

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4258/2020, rigetta il ricorso del padre per le seguenti ragioni.

Per quanto riguarda il primo motivo di doglianza, in cui il padre evidenzia la negatività del trasferimento della bambina, la Cassazione rileva come invece la corte d'Appello abbia valutato gli aspetti negativi e positivi di tale modifica, tenendo conto del fatto che il Ctu si sia espresso nel senso che "non svolgerebbe certamente una funzione migliorativa, a meno che tale trasferimento non venga effettuato da entrambi i genitori così che il cambiamento di ambiente scolastico, relazionale, ambientale (della bambina) in un contesto di continuità affettiva, relazionale parentale, potrebbe assumere anche una valenza positiva in quanto ulteriore stimolo a favorire il coping e lo sviluppo psico emotivo." Per gli Ermellini quindi la Corte ha tenuto conto delle valutazioni del Ctu, ma mettendo al primo posto l'interesse della cura e dello sviluppo della minore, senza comprimere le esigenze dei genitori.

All'esito dell'esame del primo motivo del ricorso la Cassazione ritiene quindi infondato il secondo visto che la Corte d'appello, sempre in base alle valutazioni del Ctu, ha tenuto conto dell'esclusivo interesse della minore. Per quanto riguarda la ritenuta violazione della libertà personale e l'imposizione di un domicilio forzato la Corte, in presenza di due diversi e distanti luoghi di residenza dei genitori, ha infatti solo evitato a una bambina una vita da pendolare, nel rispetto anche degli impegni scolastici di quest'ultima, preferendo una soluzione che imponga al padre in particolare di spostarsi, per i minori impegni lavorativi di quest'ultimo e per la disponibilità dell'appartamento preso appositamente in locazione dalla donna.

"Non può quindi condividersi la valutazione del provvedimento come restrittivo della personale e di residenza del padre in quanto esso è stato adottato per rispondere alle esigenze di una piena frequentazione della figlia con entrambi i genitori. Si tratta con evidenza di un provvedimento che non è coercibile nei confronti del padre e che nell'ipotesi di un suo rifiuto a risiedere insieme alla figlia imporrà di fatto la stabile residenza di quest'ultima presso la madre in attesa della eventuale revisione del collocamento da valutare sempre alla luce del preminente e migliore interesse della minore."

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