Data: 23/02/2020 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con sentenza n. 6609/2020 (sotto allegata) conferma la condanna del tribunale per abbandono di animali nei confronti di una coppia separata. In base a quanto accertato dal Tribunale infatti il marito ha lasciato il proprio cane legato a un palo, all'interno di una struttura sanitaria, pur sapendo benissimo che la moglie non sarebbe mai andata a riprendere il bulldog. La donna infatti, in disaccordo con la decisione del marito di prendere un cane, non ha mai avuto un buon rapporto con l'animale, responsabile di averle distrutto le sedie di casa e di sbavare continuamente. Situazione esasperata dal fatto che ex non è mai stata un'amante degli animali. Il marito quindi, anche se non ha abbandonato materialmente, lo ha fatto moralmente, a titolo di dolo eventuale, perché ben consapevole che la moglie non si sarebbe attivata per andare a riprendere il bulldog, il cui affidamento non è stato concordato in sede di separazione.

Abbandono di animali art. 727 c.p.

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Il Tribunale condanna un uomo e una donna alla pena di 800 euro di ammenda ciascuno, con i doppi benefici di legge per entrambi, per il reato previsto dall'art. 727 cod. pen., per aver abbandonato, legandolo a un palo all'interno di un presidio sanitari, un bulldog dotato di microchip

Il ricorso in Cassazione

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Ricorre in cassazione l'uomo lamentando 4 motivo di doglianza avverso la sentenza di condanna:

  • per il ricorrente la motivazione che ha affermato la sua penale responsabilità per abbandono di animale solo perché consapevole dell'avversione della ex moglie per il cane, è illogica e apodittica. Il Tribunale infatti ha ritenuto credibile una teste nella parte del racconto in cui afferma la disponibilità del cane da parte dell'imputato, ma non ha motivato le ragioni per le quali la ex moglie avesse una avversione per l'animale, così come ha dato credito a un'altra teste, la quale ha dichiarato che la donna in realtà ha abbandonato l'animale perché la figlia del nuovo compagno è allergica al pelo dei cani;
  • nel secondo motivo il Tribunale non avrebbe applicato correttamente il principio in base al quale, il proprietario risponde dell'abbandono di animale solo quando, affidandolo a un terzo, costui ritenga l'abbandono come prevedibile, circostanza su cui il giudice ha omesso ogni motivazione, tenuto conto che il cane era nella disponibilità della donna da quasi due anni;
  • nel terzo motivo l'imputato contesta l'assenza degli elementi costitutivi del reato, visto che il cane, "lasciato per due ore all'ingresso del centro veterinario, non si trovò sprovvisto di custodia e cura e, comunque, esposto a pericolo per la propria incolumità";
  • nel quarto infine eccepisce la prescrizione del reato perché accertato in data 11/10/2012.

Colpevole il padrone sapendo che la ex non lo andrà a prendere

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6609/2020 dichiara il ricorso inammissibile e infondato per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Per gli Ermellini il Tribunale ha correttamente ravvisato gli estremi del reato avendo accertato che il bulldog è stato trovato casualmente legato a un palo, all'interno di un presidio sanitario da un dipendente dello stesso, il quale grazie al microchip è risalito al proprietario, senza riuscire a contattarlo perché assente per motivi di lavoro. E' altresì stato accertato che il cane, per le ragioni suddette, era stato affidato alle cure della ex moglie del proprietario, la quale però non andava a prendere il bulldog, che quindi veniva portato in un canile e ritirato da una persona delegata dal padrone. Per la Cassazione quindi il cane è stato abbandonato perché lasciato solo per un certo lasso di tempo, legato a un palo, senza essere affidato alle cure o alla custodia di un soggetto.

Infondati quindi i due primi motivi del ricorso da esaminarsi congiuntamente. Il Tribunale infatti ha accertato la totale assenza di accordi, tra i due ex coniugi, dopo la separazione, in merito alla custodia del cane. Per quanto poi riguarda l'elemento soggettivo del reato il Tribunale ha rilevato la responsabilità della donna per il materiale abbandono dell'animale, mentre in riferimento al proprietario ha ritenuto costui responsabile a titolo di dolo eventuale avendo accettato il fatto che la moglie "cui aveva affidato la custodia del cane, lo abbandonasse: previsione, questa, sorretta da solidi elementi di fatto, ben noti all'imputato, quali la circostanza che era stato proprio il (…) a portare in casa il cane, nonostante il dissenso della moglie a causa sia del costo dell'animale, che era stato pagato 1.400 euro benché le condizioni economiche della famiglia non fossero floride, sia, e soprattutto, del fatto che la donna non amasse gli animali, e considerando che, oltretutto, il cane in casa rompeva le sedie, sbavava continuamente, tanto che la donna era esasperata da questa situazione." Infondato infine il motivo sulla ritenuta prescrizione del reato, in quanto l'imputato ha tenuto conto del periodo di sospensione.

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