Data: 05/03/2020 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La riforma delle intercettazioni � stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50/2020. La nuova legge (n. 7/2020), frutto dell'approvazione in via definitiva dalla Camera (con voto segreto) della conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 161/2019 recante "modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni", interviene sulla cosiddetta Riforma Orlando (d.lgs n. 116/2017) in materia di intercettazioni e contiene disposizioni relative all'entrata in vigore della riforma stessa, nonch� modifiche al codice di procedura penale e sulle disposizioni di attuazione.
In diversi casi, tra l'altro, sono soppresse le disposizioni della riforma del 2017, e ripristinati i testi nella versione anteriore all'intervento normativo, attualmente vigente; le modifiche apportate dal Senato in taluni casi hanno invece ripristinato il testo della riforma Orlando.

Riforma Orlando: proroga entrata in vigore

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In primis, il decreto legge proroga il termine a partire dal quale trover� applicazione la riforma della disciplina delle intercettazioni di cui al d.lgs. n. n. 216/2017 (c.d. riforma Orlando). Con una modifica approvata in Senato il termine, originariamente fissato al 1� marzo 2020, viene posticipato di altri due mesi, al 1� maggio 2020. Sempre in Senato � stato previsto che la riforma trover� applicazione solo ai procedimenti penali iscritti dal 1� maggio 2020, mentre per tutti i procedimenti in corso continuer� ad applicarsi la disciplina attuale.

Leggi La riforma delle intercettazioni

Il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2020 ha disposto, tuttavia, un'ulteriore proroga, prevedendo che la nuova normativa in materia di intercettazioni trover� applicazione ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020.

Pubblicazione intercettazioni

Tra le diverse le modifiche che riguardano il codice di procedura penale, emerge l'estensione del regime del divieto di pubblicazione a tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento.
In particolare, il D.L. interviene sull'art. 114 c.p.p., relativo al divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto, prevedendo il divieto di pubblicare, anche in parte, il contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454 del codice di rito.

Intercettazioni e associazioni di stampo mafioso

Nel corso dell'esame in Senato � stata modificata la disciplina relativa ai limiti di ammissibilit� delle intercettazioni, dettata dall'art. 266 c.p.p. comma 1. La modifica approvata inserisce nel catalogo dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni anche i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attivit� delle associazioni di stampo mafioso.

Discrezionalit� del P.M.

Della "scelta" delle intercettazioni se ne occuper� il Pubblico Ministero. In generale il decreto, nel tentativo di conciliare esigenze investigative e tutela della privacy, interviene sui meccanismi di trascrizione delle intercettazioni, non affidando pi�, come invece prevedeva la riforma Orlando, il meccanismo di selezione del materiale irrilevante alla polizia giudiziaria, ma rafforzando il dovere di vigilanza del pubblico ministero.
Il P.M. dovr� vigilare affinch� nei verbali non siano riportate espressioni espressioni pericolose per la riservatezza altrui, lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano particolari categorie di dati personali, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

Intercettazioni in procedimenti diversi

Nel corso dell'esame in Senato � stata approvata una modifica che estende la possibilit� di usare i risultati delle intercettazioni in procedimenti penali diversi rispetto a quello nel quale l'intercettazione � stata autorizzata.
Oltre che per l'accertamento di delitti per i quali � obbligatorio l'arresto in flagranza, tale possibilit� � prevista anche per l'accertamento dei reati inclusi nel catalogo di cui all'art. 266 del codice di rito qualora le le intercettazioni siano ritenute non solo indispensabili, ma anche rilevanti per l'accertamento della responsabilit� penale.

Esecuzione intercettazioni

Con riferimento all'esecuzione delle intercettazioni, il D.L. ripropone sostanzialmente la formulazione antecedente la riforma del 2017, con particolare riguardo:
- alla trasmissione dei verbali delle intercettazioni;
- all'immediata comunicazione ai difensori che hanno facolt� di esaminare gli atti e di ascoltare le registrazioni;
- all'apposito procedimento incidentale finalizzato alla cernita ed alla selezione del materiale probatorio nell'ambito di una apposita udienza camerale.
In tale fase il decreto-legge specifica che lo stralcio pu� riguardare, oltre alle registrazioni di cui � vietata l'utilizzazione, anche quelle che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
Vengono ripristinate le disposizioni (gi� abolite dalla riforma) relative alla possibilit� che alle operazioni di stralcio partecipino sia il PM che i difensori; questi ultimi potranno estrarre copia delle trascrizioni integrali delle registrazioni disposte dal giudice e possono far eseguire la loro copia, su idoneo supporto o carta.

Trojan e Intercettazioni reati contro la P.A.

Tra le modifiche pi� rilevanti al codice di procedura penale, il decreto legge, come modificato dall'esame in Senato dispone che le attivit� di intercettazione ambientale mediante utilizzo del trojan, gi� consentite per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, siano riferite anche ai delitti degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione.
Vengono esclusi esplicitamente, invece, i delitti contro la pubblica amministrazione da quelli per i quali � necessario indicare "i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali � consentita l'attivazione del microfono". Inoltre, in relazione a tali delitti, l'intercettazione con trojan presso il domicilio dovr� indicare espressamente le ragioni che giustificano l'utilizzo di questa modalit� presso tale luogo.
Ancora, viene consentita l'utilizzabilit� dei risultati delle intercettazioni effettuate per mezzo del captatore anche per la prova dei reati diversi da quelli per i quali � stato emesso il decreto di autorizzazione, a condizione che si tratti di reati contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni o dei gravi delitti attribuiti alla competenza della procura distrettuale. I risultati delle intercettazioni dovranno essere indispensabili per l'accertamento di tali delitti.
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