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Data: 22/02/2020 11:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Non vale un'assoluzione, l'accompagnare la vittima al pronto soccorso dopo averla ferita. È quanto hanno affermato gli Ermellini (sentenza n. 660/2020 sotto allegata) annullando la sentenza di assoluzione nei confronti di un uomo che aveva causato lesioni personali piuttosto serie alla moglie con una spinta e poi l'aveva accompagnata al pronto soccorso.
Lesioni personali per la spinta[Torna su]
La donna cadendo si fratturava zigomo e mascella e guariva a seguito di intervento chirurgico. Il tribunale assolveva per particolare tenuità del fatto ex. art. 131-bis c.p. il marito per averla prontamente accompagnata al pronto soccorso. Questi i fatti. Il ricorso del Pm[Torna su]
A ricorrere contro la sentenza di assoluzione è il procuratore generale, il quale con unico motivo, sostiene che il giudice non avrebbe svolto una valutazione complessiva della condotta che ha prodotto un danno certamente non esiguo limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l'imputato avesse accompagnato la persona offesa in ospedale. La tenuità del fatto[Torna su]
Per la Cassazione il pm ha ragione. È errata la decisione del tribunale di riconoscere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. in considerazione delle modalità del fatto e in particolare della condotta successiva all'evento. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, "ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis cp il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (SS.UU. n.13681/2016). In altre parole, proseguono dal Palazzaccio, "il giudizio sulla tenuità offensiva della condotta antigiuridica non riguarda la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica e l'identificazione della sua componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell'attività criminosa al fine di riscontrare se attraverso una ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza, l'incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione". Inoltre, rammentano i giudici, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto "non rileva la condotta post-delictum".
Non salva dal reato l'accompagnare la vittima al pronto soccorso[Torna su]
Il tribunale, quindi, ha omesso del tutto di compiere le valutazioni indicate. Non solo ha completamente ignorato il grado di aggressione, l'entità del danno e del pericolo che pure risultavano significativi considerata la natura della malattia, rilevano da piazza Cavour, ma nell'assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall'uomo dopo la consumazione del reato, accompagnando la moglie al pronto soccorso, viola il precetto dell'art. 131-bis c.p. Per cui niente assoluzione e parola al giudice del rinvio. |
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