|
Data: 22/02/2020 16:30:00 - Autore: Roberto Paternicò di Roberto Paternicò - Polizza fideiussoria e obbligo, una volta estinto il debito principale, di procurarsi la liberatoria. Di questo tema si è occupata la Cassazione con ordinanza n. 32377/2019.
Premi polizza fideiussoria e liberazione del debitore[Torna su] La Corte territoriale aveva evidenziato come l'impegno del debitore alla corresponsione dei premi della polizza fideiussoria fosse indipendente dall'eventuale estinzione del credito principale. Le parti del contratto assicurativo fideiussorio avevano subordinato la liberazione del debitore (fideiuvato) dal pagamento dei premi, previa riconsegna della polizza alla compagnia di assicurazione (fideiussore), rilasciata dal creditore garantito oppure altro documento proveniente dal medesimo creditore, idoneo ad attestare la liberazione del fideiussore da ogni responsabilità. Nel caso in specie, si trattava di polizza fideiussoria per il pagamento dei ratei d'imposta in favore dell'amministrazione finanziaria. Gli adempimenti del debitore[Torna su] Il debitore non aveva, tempestivamente, provveduto a reperire dal creditore e consegnare alla compagnia di assicurazione, la documentazione necessaria per la propria liberazione dall'obbligazione di pagamento dei premi maturati, successivamente, all'estinzione del debito principale. La sentenza veniva impugnata in Cassazione dal debitore/ricorrente per violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1936, 1939, 1941, 1944 e 1945 c.c., nonché per il principio di accessorietà della fideiussione circa la persistenza dell'obbligo del debitore di corrispondere il corrispettivo della prestazione di garanzia, pur dopo l'avvenuta estinzione del debito principale. Il tutto, in palese contrasto con il principio dell'accessorietà della fideiussione che subordina l'efficacia della garanzia prestata dal fideiussore nonché del corrispettivo allo stesso dovuto, alle sorti del rapporto principale. La Cassazione sulla liberazione del garante[Torna su] La Cassazione Civile con Ordinanza n. 32377/2019 nel rigettare il ricorso, osservava: "Secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la cosiddetta assicurazione fideiussoria costituisce una figura contrattuale intermedia tra il versamento cauzionale e la fideiussione ed è contraddistinta dall'assunzione dell'impegno, da parte di una banca o di una compagnia di assicurazione, di pagare un determinato importo al beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione a lui dovuta dal contraente; peraltro, essendo caratterizzata dalla stessa funzione di garanzia della fideiussione, ad essa è applicabile, ove non derogata dalle parti, la disciplina legale tipica di tale contratto….. i cui elementi di atipicità negoziale risultano vieppiù evidenziati nella parte in cui i contraenti hanno provveduto a specificare, in termini analitici, le forme e i modi attraverso i quali gli stessi hanno inteso regolare l'efficacia nel tempo della garanzia prestata dalla società odierna ricorrente vincolandola, non già alla persistenza dell'obbligazione principale bensì al previsto obbligo del – debitore –, una volta estinto il debito principale, di procurarsi la polizza fideiussoria (o altra dichiarazione liberatoria equipollente) dal creditore garantito, e di provvedere successivamente alla relativa consegna alla società garante". Leggi anche La fideiussione
|
|