Data: 29/02/2020 11:30:00 - Autore: Francesca Servadei

Avv. Francesca Servadei - Le frodi commesse per ottenere il reddito di cittadinanza, ovverosia la specifica misura di sostegno al reddito introdotta dal decreto legge n. 4/2019, possono comportare delle serie conseguenze penali.

Reddito di cittadinanza: il reato

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L'articolo 7 del citato decreto statuisce infatti che colui che rende dichiarazioni false, utilizza documenti falsi, attesta cose non vere o omette dichiarazioni dovute al fine di godere del reddito di cittadinanza è punito con la pena della reclusione da due a sei anni, salvo che il suo comportamento non costituisca più grave reato.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Reddito di cittadinanza: reato aggravato

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In alcuni casi, la pena prevista per chi tenta di godere del reddito di cittadinanza senza averne i requisiti è aggravata.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede, infatti, la reclusione da uno a tre anni nel caso in cui il chi già beneficia del sostegno non comunica le variazioni di reddito o di patrimonio o le altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del reddito di cittadinanza.

Reddito di cittadinanza: sanzioni non penali

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Al ricorrere di altre violazioni, il decreto legge n. 4/2019 prevede l'applicazione di altre sanzioni, di carattere non penale:

  • In particolare, per chi non si presenta senza un giustificato motivo alle convocazioni previste dal decreto, è prevista:
  • la decurtazione di una mensilità del reddito in caso di prima mancata presentazione;
  • la decurtazione di due mensilità del reddito alla seconda mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Chi invece non partecipa alle iniziative di orientamento rischia:

  • la decurtazione di due mensilità in caso di prima mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

Infine, chi non rispetta gli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne o gli impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute rischia:

  • la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
  • la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
  • la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
  • la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

Reddito di cittadinanza: ipotesi di decadenza

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Infine, il legislatore prevede la decadenza immediata quando uno dei componenti del nucleo familiare:

  • non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, salvo casi di esclusione ed esonero;
  • non sottoscrive il Patto per il lavoro o il Patto per l'inclusione sociale;
  • non partecipa senza giustificato motivo a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione, di politica attiva o di attivazione ;
  • non accetta una delle tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b);
  • non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il Comune di residenza li abbia istituiti;
  • in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
  • non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
  • non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
  • viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
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