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Data: 23/02/2020 10:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Quando determinate prestazioni previdenziali sopperiscono a bisogni distinti, esse sono cumulabili tra loro. Prestazioni cumulabili?[Torna su] Ad esempio, le prestazioni assistenziali relative alla cecità parziale ed all'indennità di accompagnamento sono cumulabili, sempre che ne ricorrano i rispettivi presupposti, vista la diversa finalità delle predette provvidenze. Le prestazioni relativa alla cecità parziale, in effetti, hanno lo scopo di sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell'invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento. Mentre, nel caso dell'indennità di accompagnamento, esse tendono a consentire ai soggetti non autosufficienti determinate condizioni esistenziali, compatibili con la dignità della persona umana. Ciò che va considerato, nella valutazione dell'inabilità complessiva è il concorso eventuale della cecità parziale con altre minorazioni per determinare la perdita di autonomia e autosufficienza. Il ricorso per Cassazione[Torna su] La questione è stata esaminata e risolta dalla Cassazione con l'ordinanza n. 30568 del 22 novembre 2019 (sotto allegata). Il ricorso per cassazione era stato introdotto dall'Inps, avverso una sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, la n. 441/2014. Sentenza che, a sua volta, aveva confermato una sentenza in primo grado di accoglimento della domanda di un cieco ventesimista, per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Per la Corte di merito, la persona interessata aveva perso l'autonomia nel compimento degli atti quotidiani, anche in forza di altre concorrenti patologie e, dunque, non solo per la cecità. Ebbene, davanti alla Suprema Corte l'Inps aveva sostenuto che la patologia visiva non potesse essere determinante nel concretizzare i presupposti sanitari dell'indennità di accompagnamento, nel caso in cui detta patologia avesse già dato titolo al riconoscimento dello status di cieco parziale ed alla erogazione delle relative provvidenze economiche. Le conclusioni della Cassazione sono state però diverse. Ok al cumulo delle prestazioni previdenziali[Torna su] I Magistrati infatti hanno confermato che la normativa di settore non vieta, in caso di pluriminorazione, il cumulo delle provvidenze: l'unico presupposto è che il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, ciò all'evidente scopo di evitare l'attribuzione alla persona di più prestazioni previdenziali per la stessa causa. Per approfondimenti vai alla nostra guida L'indennità di accompagnamento Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com |
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