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Data: 24/02/2020 10:00:00 - Autore: Lorenzo Sozio Avv. Lorenzo Sozio e Avv. Valentina Chianese - Accettare tacitamente l'eredità, significa, anche, esercitare un diritto che sarebbe spettato al de cuius e che solo un chiamato all'eredità potrebbe porre in essere.
Azione giudiziale: atto di accettazione di eredità[Torna su] Anzi, proporre un'azione giudiziale, potrebbe rappresentare il primo e vero atto di accettazione di eredità, si pensi alle azioni per il risarcimento del danno proposte dai successori del danneggiato e/o alle azioni di accertamento tecnico preventivo, soprattutto in campo sanitario, condizione di procedibilità per la legge Gelli, di una successiva domanda di accertamento e condanna per il ristoro del nocumento patito. Esercitare azioni giudiziali siffatte presuppone la volontà di accettare l'eredità ed è un atto più esplicativo di effetti successori rispetto alle mere volture catastali e fiscali che si fanno presso l'Agenzia delle Entrate e del Territorio, le quali hanno perlopiù rilevanza fiscale che civilistica. Ricorso ex art. 696-bis c.p.c.[Torna su] Pertanto la proposizione di un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di appurare le cause del decesso del proprio dante causa fornisce in re ipsa la legittimazione attiva alla proposizione della predetta azione giudiziale; senza dover necessariamente fornire ulteriore prova della propria qualità di erede, proprio perché attraverso tale atto si manifesta la volontà di perseguire un interesse ed un risultato che solo il de cuius avrebbe potuto prefiggersi, così come solo il chiamato all'eredità che intende accettare la successione può conseguire. La decisione del tribunale di Novara[Torna su] Suddetto principio è stato ribadito e rafforzato anche dal Tribunale Civile di Novara con ordinanza del giorno 11/02/2020, il quale sciogliendo la riserva sull'eccezione proposta dalla difesa di una nota azienda ospedaliera locale in ordine alla mancanza della prova della qualità di erede, fornita dal figlio e dalla moglie di un soggetto morto in conseguenza ad un presunto caso di responsabilità sanitaria, inquadrabile nel tipo della omessa diagnosi; ha statuito che già la mera proposizione del ricorso ex art. 696-bis costituisce per ciò solo accettazione tacita della eredità, in grado di far sorgere in capo ai ricorrenti la legittimazione attiva alla richiesta azione giudiziale. In conclusione è possibile affermare che la proposizione di una importante e pertinente azione giudiziale può essere considerata come il primo e vero e proprio atto di accettazione di eredità da parte del chiamato all'asse ereditario, capace di cristallizzare quell'interesse di un soggetto di succedere in tutte o in parte delle situazioni attive e/o passive che erano incardinate in capo al proprio dante causa. Vai alla guida La consulenza tecnica preventiva
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