Data: 26/02/2020 19:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 7015/2020 (sotto allegata) chiarisce, nel respingere il ricorso di alcuni imputati, condannati per tentata violenza privata e lesioni aggravate, che il dvd, al pari di qualsiasi altro documento, acquisito in fase pre-procedimentale costituisce prova documentale che può essere visionata dal giudice in Camera di Consiglio e che, anche il difensore, ha la possibilità di visionare per contro-dedurre ciò che emerge dalle immagini.

Tentata violenza privata e lesioni aggravate in concorso

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La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ridetermina le pene inflitte a quattro imputati, riducendo quelle irrogate nei confronti dei primi due in mesi cinque di reclusione, e quelle irrogate ai restanti in mesi tre. Gli imputati sono stati tutti condannati in primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 110 (concorso), 56 (delitto tentato) e 610 c.p. (violenza privata) ossia per violenza tentata in concorso. Nei confronti di tre di loro però sono state sollevate anche le accuse per il delitto di cui agli articoli 110 (concorso), 582 (lesioni personali), 585 (circostanze aggravanti delle lesioni personali), 576 n. 1 (applicazione della pena di dell'ergastolo) in relazione all'art. 61 n. 2 c.p., per aver agito per motivi abietti o futili.

Il dvd fa prova?

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Gli imputati, assistiti da un difensore comune, ricorrono in Cassazione, sollevando tre motivi d' impugnazione.

  • Con il primo evidenziano come entrambe le sentenze di merito si basano solo sulle dichiarazioni delle persone offese, senza spiegare le ragioni per le quali quelle contrarie rese dal carabiniere non sono attendibili.
  • Con il secondo contestano l'utilizzo del dvd e della querela come prove documentali e come i giudici abbiano considerato la ricostruzione delle persone offese confermate dal dvd e dai referti di pronto soccorso prodotti.
  • Con il terzo infine contestano la motivazione fornita dalla Corte sul diniego della sospensione condizionale della pena nei confronti di uno degli imputatati.

Il dvd è una prova documentale e può essere visionato in Camera di Consiglio

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La Cassazione, con la sentenza n. 7015/2020 dichiara i ricorsi inammissibili, condannando ogni imputato a pagare le spese processuali e a versare 3000 euro alla cassa delle ammende.

Il primo motivo del ricorso infatti è inammissibile perché le parti non si confrontano con il contenuto della sentenza. Non è vero infatti che le sentenze di merito si basano solo sulle dichiarazioni delle persone offese rese in sede di riconoscimento fotografico e sulle querele presentate. Esse si fondano anche sui referti medici prodotti, che provano le lesioni subite e sul dvd visionato in Camera di Consiglio. Non solo, dalle prove è emerso che i Carabinieri, contattati dalle persone offese dopo l'aggressione da parte degli imputati che avevano danneggiato le telecamere, senza però riuscire a sfilare il contenuto, erano riusciti a identificare immediatamente i responsabili, e che questi, anche con le forze dell'ordine, continuavano a tenere una condotta aggressiva.

Il secondo motivo, come il primo, è inammissibile e infondato. Prima di tutto le querele sono state acquisite e legittimamente utilizzate in giudizio in virtù del consenso delle parti, che anche in sede di dibattimento hanno proceduto a un nuovo riconoscimento fotografico degli imputati.

Per quanto riguarda poi il referto del pronto soccorso e il dvd, regolarmente acquisito, visto che la riserva riguardava in realtà la perizia richiesta dalla difesa, la Cassazione precisa che entrambi i documenti sono suscettibili di essere acquisiti validamente come prove "costituendo il primo certificazione pubblica che contiene elementi che possono contribuire a delineare se non a confermare i fatti soprattutto allorquando il reato contestato, come nel caso in esame, è anche quello di lesione personale e il secondo, il dvd – prova documentale visionabile dal giudice in camera di consiglio al pari di qualsiasi altro documento, secondo cui la visione da parte del giudice di una videocassetta, ritualmente acquisita, non comporta l'esecuzione di un'attività tecnica, consistendo in un'operazione sostanzialmente equivalente alla lettura di un documento cartaceo, di natura ben diversa rispetto alla formazione della prova, non deve essere effettuata in contraddittorio."

Fatta questa precisazione gli Ermellini chiariscono inoltre che la difesa delle parti può, come previsto per ogni documento cartaceo, prendere visione del dvd e contro-dedurre evidenziando incertezze e dubbi risultanti dalle immagini, non occorrendo intervenire in contraddittorio in sede di dibattimento, perché trattasi di una prova preesistente.

Inammissibile infine anche il terzo motivo per genericità e per il fatto che la Corte, in ogni caso, ha ritenuto di non applicare il beneficio della sospensione della pena a un particolare imputato, perché al di là della natura specifica dei precedenti, questo osta a una nuova concessione.

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