Data: 28/02/2020 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 4445/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un condomino e ribadisce un importante principio in materia condominiale. Per gli Ermellini, nel momento in cui un condomino chiede di poter visionare i documenti contabili in vista dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto e per il riparto delle spese deve sempre poter effettuare un controllo sugli stessi. Solo se la richiesta comporta oneri economici, risulta contraria ai principi di correttezza o rappresenta un ostacolo all'amministrazione, può essere rigettata, ma l'amministratore deve motivare il rifiuto nelle opportune sedi.

Lesione del diritto di esaminare i documenti contabili del condominio

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Un condomino impugna una delibera del Condominio di cui fa parte, per chiedere che venga dichiarata nulla o annullabile. Costui ritiene che sia stato leso il suo diritto di esaminare la documentazione contabile relativa al consuntivo 2009 e il relativo riparto, oggetto della decisione impugnata.

Il Condominio costituito chiede il rigetto della domanda. Il Tribunale rigetta la domanda del ricorrente perché dagli atti non è emersa alcuna lesione del suo diritto di esaminare i documenti e lo condanna al pagamento delle spese. A questo punto il soccombente ricorre in Appello, il Condominio si costituisce chiedendo anche in questa sede il rigetto della domanda e la Corte respinge il gravame perché la richiesta avanzata dal condomino risulta tardiva rispetto alla data della delibera.

Il ricorso in Cassazione

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Il condomino soccombente in entrambi i gradi di merito decide quindi di ricorrere in Cassazione esponendo quattro motivi di doglianza.

Con il primo contesta la violazione da parte della Corte d'Appello del principio di non contestazione, perché tra le parti non è mai stato oggetto di contestazione la data di spedizione e ricezione delle raccomandate di convocazione dell'assemblea e di richiesta dei documenti.

Con il secondo si contesta l'affermazione della Corte secondo cui non si percepisce il motivo per il quale il condomino abbia avuto conoscenza della raccomandata inviata dall'amministratore 7 giorni dopo e anche secondo cui non è stato provato il motivo del ritardo nella ricezione dell'avviso di convocazione all'assemblea.

Con il terzo contesta l'errata ricostruzione di un fatto decisivo, consistente nella errata presunzione del giudice d'appello della consegna della raccomandata il giorno successivo a quello della spedizione, da cui ha desunto la tardività delle contestazioni mosse dal condomino e la non correttezza della condotta di quest'ultimo.

Con il quarto infine contesta il mancato rispetto da parte della corte d'Appello del consolidato principio secondo cui "ogni condomino ha la facoltà di richiedere e ottenere l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo, e non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, purché ciò non sia di ostacolo all'attività dell'amministrazione."

Il condomino può sempre visionare i documenti contabili

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La Cassazione con l'ordinanza n. 4445/2020 accoglie il quarto motivo del ricorso, pregiudiziale a tutti gli altri osservando l'inesattezza delle motivazioni addotte dalla Corte d'Appello sui tempi di convocazione del condomino e sui conseguenti tempi di richiesta della documentazione, ritenendo che la visione dei documenti, così a ridosso dell'assemblea, avrebbe ostacolato l'attività dell'amministrazione.

Ora la Cassazione riconosce alla Corte di aver applicato correttamente il principio in base al quale ogni condomino ha il diritto di chiedere in qualsiasi tempo e senza indicare le ragioni, di poter visionare ed estrarre copia dei documenti contabili "purché l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio."

Vero però che la Corte ha trascurato la contestuale affermazione degli Ermellini, secondo cui "il condomino ha senz'altro il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all'assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l'onere dell'amministratore di predisporre un'organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e della esistenza della quale i condomini siano informati."

Di fronte alla richiesta di un condomino di accesso alla documentazione contabile per partecipare consapevolmente all'assemblea quindi, spetta all'amministratore motivare l'inesigibilità di questa domanda in sede d'impugnazione della delibera.

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